Art. 19 
 
 
Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo
                          unico concessorio 
 
  1. Il titolare del  titolo  concessorio  unico  deve  corrispondere
anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata del titolo, un
canone relativo alla superficie  dell'area  asservita  alla  fase  di
ricerca con le stesse modalita' previste  dall'art.  18  del  decreto
legislativo n. 625/1996 e s.m.i. per il permesso  di  ricerca  ed  un
canone relativo alla superficie  dell'area  asservita  alla  fase  di
coltivazione, con le  stesse  modalita'  previste  dall'art.  18  del
decreto legislativo n. 625/96 per la concessione di coltivazione. 
  2. Per le produzioni ottenute durante la fase di  coltivazione,  il
titolare del titolo  concessorio  unico  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente allo Stato il valore di un'aliquota  del  prodotto  della
coltivazione con le  modalita'  previste  dal  art.  19  del  decreto
legislativo n. 625/1996 e s.m.i.