Art. 20 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il  presente  decreto,  che  sostituisce  il  disciplinare  tipo
approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica  ai  titoli  minerari
vigenti, ai procedimenti in corso  o  attivati  successivamente  alla
data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. E' abrogato il  decreto  ministeriale  25  marzo  2015,  recante
«Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art.  38  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164». 
  3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale  di  cui  al
comma 6, si applica il decreto direttoriale 15 luglio 2015 «Procedure
operative di attuazione del decreto  ministeriale  25  marzo  2015  e
modalita' di svolgimento delle attivita' di  prospezione,  ricerca  e
coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei   relativi
controlli». 
  4. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal  presente
decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in  alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
  6. Con uno o piu' decreti direttoriali sono disposte  le  procedure
operative di attuazione della presente disciplina e le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. 
  7. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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