Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 25 marzo 2015, recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164». 3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui al comma 6, si applica il decreto direttoriale 15 luglio 2015 «Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli». 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 6. Con uno o piu' decreti direttoriali sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 174