Art. 21 
 
        (( Disposizioni in favore delle fusioni di comuni )) 
 
  1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla
fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  o  dalla  fusione  per
incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
anni 2017 e 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
  (( 2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera  a),  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute
dai singoli enti nell'anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della
media  della  spesa  di  personale  sostenuta  da  ciascun  ente  nel
triennio». 
  2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile  2014,  n.
56, e' sostituito dal seguente: 
  «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere  tributi
e  tariffe  differenziati  per  ciascuno  dei  territori  degli  enti
preesistenti alla fusione non oltre il quinto  esercizio  finanziario
del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in  cui
l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e'  sospesa
in virtu' di previsione legislativa». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione
          di comuni 
              1. - 2. Omissis 
              3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai
          contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci  anni
          decorrenti  dalla  fusione  stessa,   appositi   contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  130  dell'articolo  1
          della citata legge n. 56 del 2014: 
              "130. I comuni possono promuovere  il  procedimento  di
          incorporazione in un comune contiguo. In  tal  caso,  fermo
          restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo
          15 del testo unico,  il  comune  incorporante  conserva  la
          propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici
          al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono
          alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  di
          incorporazione. Lo statuto del comune incorporante  prevede
          che alle comunita'  del  comune  cessato  siano  assicurate
          adeguate forme di partecipazione  e  di  decentramento  dei
          servizi. A tale scopo lo statuto  e'  integrato  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della legge  regionale
          di incorporazione. Le popolazioni interessate sono  sentite
          ai  fini  dell'articolo  133  della  Costituzione  mediante
          referendum   consultivo   comunale,   svolto   secondo   le
          discipline  regionali  e  prima  che  i  consigli  comunali
          deliberino  l'avvio  della  procedura  di  richiesta   alla
          regione di incorporazione.  Nel  caso  di  aggregazioni  di
          comuni  mediante  incorporazione  e'   data   facolta'   di
          modificare anche la denominazione  del  comune.  Con  legge
          regionale  sono  definite  le  ulteriori  modalita'   della
          procedura di fusione per incorporazione." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9-ter  del  citato
          decreto-legge n. 113 del 2016: 
              "Art.  9-ter.   Attenuazione   degli   indennizzi   per
          l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni 
              1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per
          l'estinzione anticipata, totale  o  parziale,  di  mutui  e
          prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e'  istituito,
          nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  un
          fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro  per
          l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2017 e 2018. 
              2. Gli enti locali interessati trasmettono  tramite  il
          sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste
          entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro  il  31
          marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018,  con  criteri  e
          modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          emanare entro il 30 settembre 2016. 
              3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14  milioni
          di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2017 e  2018,  si  provvede,  per  l'anno  2016,
          mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  1,  comma
          540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          iscritte nel Fondo per  il  federalismo  amministrativo  di
          parte corrente dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo  di  cui  al
          comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad  un  massimo
          di  26  milioni  di  euro,  con   le   risorse   rivenienti
          dall'applicazione  ai  comuni   della   sanzione   di   cui
          all'articolo 31, comma  26,  lettera  a),  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in  caso
          di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno
          relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016,  ai
          sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
          e  a  tal  fine  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo  di  solidarieta'  comunale  di  cui
          all'articolo 1, comma  380,  lettera  b),  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228." 
              - Si riporta il testo del  comma  450  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "450. Al fine di promuovere la razionalizzazione  e  il
          contenimento  della  spesa  degli  enti  locali  attraverso
          processi di aggregazione e di gestione associata: 
              a) ai comuni istituiti  a  seguito  di  fusione,  fermi
          restando il divieto di superamento della somma della  media
          della spesa di personale  sostenuta  da  ciascun  ente  nel
          triennio precedente alla fusione e il rispetto  del  limite
          di spesa complessivo  definito  a  legislazione  vigente  e
          comunque nella salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio,
          non si applicano, nei  primi  cinque  anni  dalla  fusione,
          specifici vincoli  e  limitazioni  relativi  alle  facolta'
          assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 
              b)  dopo  il  comma  31-quater  dell'articolo  14   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          inserito il seguente: 
              «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi  di
          cui ai commi 28 e seguenti, le  spese  di  personale  e  le
          facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata
          fra gli enti coinvolti, garantendo forme  di  compensazione
          fra gli stessi, fermi restando  i  vincoli  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni   e   l'invarianza    della    spesa
          complessivamente considerata»; 
              c)  il  contributo  di  5  milioni  di  euro   previsto
          dall'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  15  ottobre
          2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          dicembre  2013,  n.  137,  ad  incremento  del   contributo
          spettante ai comuni ai sensi dell'articolo  53,  comma  10,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, deve intendersi attribuito  alle  unioni  di
          comuni per l'esercizio associato delle funzioni."