Art. 21 (( Disposizioni in favore delle fusioni di comuni )) 1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (( 2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio». 2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' sostituito dal seguente: «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtu' di previsione legislativa». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: "Art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni 1. - 2. Omissis 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Omissis." - Si riporta il testo del comma 130 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014: "130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita' della procedura di fusione per incorporazione." - Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 113 del 2016: "Art. 9-ter. Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni 1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228." - Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: "450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»; c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni."