(( Art. 21-bis 
 
                           Semplificazioni 
 
  1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle  loro  forme  associative  che
hanno approvato il rendiconto 2016 entro il  30  aprile  2017  e  che
hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate  finali  e
spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: 
  a) all'articolo 6, commi 7, 8,  fatta  eccezione  delle  spese  per
mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
  2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma  1  si
applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative  che
hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di  riferimento
entro il 31 dicembre dell'anno  precedente  e  che  hanno  rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e  spese  finali  di
cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
              "Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle  regioni  e  degli
          enti locali 
              1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
          delle citta' metropolitane e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,
          sia nella fase di previsione che di rendiconto,  conseguono
          un saldo non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le
          entrate  finali  e  le  spese  finali,  come  eventualmente
          modificato ai sensi dell'articolo 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
              a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
              b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
              c) destinazione dei proventi delle  sanzioni  a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione." 
              - Si riporta il testo dei  commi  7,  8,  9,  11  e  13
          dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art.   6   Riduzione   dei   costi   degli    apparati
          amministrativi 
              1. - 6. Omissis 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10. Omissis 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12. Omissis 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 27. Taglia-carta 
              1. Al fine di ridurre l'utilizzo della  carta,  dal  1°
          gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50%
          rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa  per  la  stampa
          delle relazioni e di ogni altra pubblicazione  prevista  da
          leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od  inviata
          ad altre amministrazioni. 
              Omissis."