(( Art. 21-ter 
 
Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca  dati
                                SIOPE 
 
  1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti
previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' attribuito un contributo complessivo  di  1
milione di euro  per  l'anno  2017,  da  ripartire  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari  ad  1  milione  di  euro  per
l'anno 2017, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo  14
          della  citata   legge   n.   196   del   2009,   introdotto
          dall'articolo 1, comma 533, della legge 11  dicembre  2016,
          n. 232: 
              "Art. 14 Controllo e monitoraggio dei conti pubblici 
              1. - 8. Omissis 
              8-bis. Al fine di favorire il  monitoraggio  del  ciclo
          completo delle entrate e delle  spese,  le  amministrazioni
          pubbliche ordinano gli incassi e  i  pagamenti  al  proprio
          tesoriere o cassiere esclusivamente  attraverso  ordinativi
          informatici   emessi   secondo   lo   standard   Ordinativo
          Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
          (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
          SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
          di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
          scambiano gli ordinativi informatici  con  l'infrastruttura
          SIOPE  sono  definite  da  apposite  regole  di   colloquio
          definite congiuntamente  con  l'AGID  e  disponibili  nelle
          sezioni dedicate al SIOPE del sito  internet  istituzionale
          del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato.  I  tesorieri  e  i
          cassieri non possono accettare  disposizioni  di  pagamento
          con modalita' differenti da quelle  descritte  nel  periodo
          precedente. 
              Omissis."