(( Art. 22-ter 
 
                          Organici di fatto 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di euro 40.700.000 per  l'anno
2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di  euro  131.600.000  per
l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000
per l'anno 2021,  di  euro  140.500.000  per  l'anno  2022,  di  euro
145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro
166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui  a  decorrere
dall'anno 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: 
  a)  quanto  a   euro   40.700.000   per   l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  1,  comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017; 
  b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per
l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per
l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022,  a  euro  60.497.407
per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407
per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107; 
  c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593  per
l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per
l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per
l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per
l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000  per
l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per
l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per
l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro  11.898.691  per
l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per
l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026,  in
termini di solo saldo netto da  finanziare,  mediante  corrispondente
riduzione   delle   somme   iscritte   nella   missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di  imposte
» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti
del monitoraggio  previsto  dall'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il  15  settembre  di  ciascun
anno, e sulla base delle  previsioni,  formulate  entro  la  medesima
data,  concernenti  il  numero  dei  posti  di  supplenza   a   tempo
determinato da attivare fino al  30  giugno,  la  legge  di  bilancio
determina la quota degli eventuali risparmi di  spesa  calcolati  con
riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti  di
supplenza fino  al  30  giugno,  fermo  restando  il  limite  di  cui
all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  da
portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui  alle
lettere b), c) e d) del comma  2  del  presente  articolo  in  misura
proporzionale alla  riduzione  ad  essi  apportata  con  le  medesime
lettere b), c) e d). Le maggiori  risorse  sono  accantonate  e  rese
indisponibili  per  essere  utilizzate  a  seguito   dell'esito   del
monitoraggio di cui al presente comma. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 365 e 366 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro. 
              366. Per il concorso alle finalita' di cui al comma 364
          del  presente  articolo,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di
          140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2018,  da  destinare   all'incremento
          dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo  1,  comma
          201, della legge 13 luglio 2015, n.  107.  Al  riparto  del
          fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze." 
              Il testo del comma 202  dell'articolo  1  della  citata
          legge  n.  107  del  2015  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 22-bis. 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis. 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge  n.  190  del  2014  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali (337); 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare  le  risorse  disponibili,  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per  disciplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti." 
              - Si riporta il testo del  comma  129  dell'articolo  1
          della citata legge n. 311 del 2004: 
              "129.  La  spesa  per  supplenze  brevi  del  personale
          docente, amministrativo, tecnico ed  ausiliario,  al  lordo
          degli  oneri  sociali  a  carico   dell'amministrazione   e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo'
          superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e
          di 565 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006.  Il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          adotta ogni idonea misura per assicurare  il  rispetto  dei
          predetti limiti."