Art. 27 
 
                Misure sul trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
    «534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'
regionale,  secondo  i  principi  di  cui  all'articolo   119   della
Costituzione, la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  rideterminata
nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno  2017  e  4.932.554.000
euro a decorrere dall'anno 2018, anche  al  fine  di  sterilizzare  i
conguagli di  cui  all'articolo  unico,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,  ((  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2013  )),   con
riferimento agli anni 2013 e successivi. 
    534-quinquies.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 luglio 2013, (( pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
195 del 21  agosto  2013  )),  non  trova  applicazione  a  decorrere
dall'anno 2017». 
  2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma
1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni  anno,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di  mancata  intesa  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei  seguenti
criteri: 
    a) suddivisione tra le regioni di una quota  pari  al  dieci  per
cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi  complessivi  da
traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di  riferimento,  con
rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi,  la
quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per
ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento  dell'importo  del
predetto Fondo; 
    b) suddivisione tra le regioni di una quota pari,  per  il  primo
anno, al dieci per cento dell'importo del  Fondo  in  base  a  quanto
previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di  cui  all'articolo
1, comma 84, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Negli  anni
successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo
del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota  si  tiene
conto della  presenza  di  infrastrutture  ferroviarie  di  carattere
regionale; 
    c) suddivisione della quota residua del Fondo,  sottratto  quanto
previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali  regionali  di
cui  alla  tabella   allegata   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze  dell'11  novembre  2014;  definizione  dei  livelli
adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere  dal  secondo
anno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   sostituiscono   le   predette
percentuali regionali, comunque entro i limiti di  spesa  complessiva
prevista dal Fondo stesso; 
    d)  riduzione  in  ciascun  anno  delle  risorse  del  Fondo   da
trasferire alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure  di  evidenza
pubblica entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti  pubblicato  alla  medesima
data il bando di gara, nonche' nel caso di  gare  non  conformi  alle
misure  di  cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma  2,  lettera  f),
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  qualora  bandite
successivamente all'adozione delle predette  delibere.  La  riduzione
non si applica ai contratti di servizio affidati  alla  data  del  30
settembre 2017 in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza,  nonche'  per  i  servizi
ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima
data ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1370/2007. La riduzione, applicata alla  quota  di  ciascuna  regione
come determinata ai sensi delle lettere  da  a)  a  c),  e'  pari  al
quindici per cento del valore  dei  corrispettivi  dei  contratti  di
servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti
da tali  riduzioni  sono  ripartite  tra  le  altre  Regioni  con  le
modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e c); 
    e) in ogni caso, al fine di garantire  una  ragionevole  certezza
delle  risorse  finanziarie   disponibili,   il   riparto   derivante
dall'attuazione delle lettere da a) a d)  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione una riduzione annua maggiore del  cinque  per  cento
rispetto alla quota attribuita nell'anno  precedente;  ove  l'importo
complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato   in   misura
proporzionale  alla  riduzione  del   Fondo   medesimo.   Nel   primo
quinquennio di applicazione  il  riparto  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione, una riduzione  annua  maggiore  del  10  per  cento
rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo  complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello  del  2015,
tale limite e' rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione
del Fondo medesimo. 
  3. Al fine di garantire un'efficace programmazione  delle  risorse,
gli   effetti   finanziari   sul   riparto   del   Fondo,   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  verificano
nell'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  all'alinea  del
comma  2,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni,  a
titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello  stanziamento  del
Fondo. L'anticipazione e' effettuata  sulla  base  delle  percentuali
attribuite a  ciascuna  regione  l'anno  precedente.  Le  risorse  ((
erogate )) a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La  relativa
erogazione alle regioni a statuto ordinario e' disposta  con  cadenza
mensile. 
  5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere  sulla  base
di dati istruttori uniformi, si avvalgono  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi  ai
servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini  conoscitive
e approfondimenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio.  A
tale   scopo   i   suddetti   soggetti   forniscono    semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei  dati  da  acquisire
dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
  6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, (( nonche'  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari )), sono  definiti  i  criteri  con  cui  le
regioni a  statuto  ordinario  determinano  i  livelli  adeguati  dei
servizi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  con  tutte  le
modalita',  in  coerenza  con  il  raggiungimento  di  obiettivi   di
soddisfazione  della  domanda  di  mobilita',   nonche'   assicurando
l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse  direttrici  e
(( l'applicazione )) delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies
del  decreto-  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  privilegiando
soluzioni  innovative  e  di  minor  costo  per  fornire  servizi  di
mobilita' nelle aree a domanda debole, quali scelte  di  sostituzione
modale. Le regioni  provvedono  alla  determinazione  degli  adeguati
livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi  giorni
e provvedono, altresi', contestualmente ad una  riprogrammazione  dei
servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,.  In  caso  di
inadempienza della regione entro i  predetti  centoventi  giorni,  si
procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  7. A  decorrere  dal  1º  gennaio  2018  e'  abrogato  il  comma  6
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, alinea sono apportate  al  predetto  articolo  16-bis  del  citato
decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: 
    a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
    b) al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «Entro  quattro  mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole:
«, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui
al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Le Regioni»; 
    c) al  comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  «il  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri». 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva
efficacia fino al 31  dicembre  dell'anno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea,  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. 
  (( 8-bis. I costi standard determinati in applicazione del  decreto
del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   di   cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli
indicatori programmatori ivi definiti con criteri  di  efficienza  ed
economicita' sono utilizzati dagli enti che  affidano  i  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale come  elemento  di  riferimento
per  la  quantificazione  delle  compensazioni   economiche   e   dei
corrispettivi  da  porre  a  base  d'asta,   determinati   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  e
delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico,  con  le
eventuali integrazioni  che  tengano  conto  della  specificita'  del
servizio  e  degli  obiettivi  degli  enti  locali  in   termini   di
programmazione  dei  servizi  e  di  promozione  dell'efficienza  del
settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  la  soglia  minima  del  rapporto  di  cui  al
precedente periodo puo' essere rideterminata  per  tenere  conto  del
livello della domanda di trasporto e delle  condizioni  economiche  e
sociali»; 
  b) il comma 6 e' abrogato. 
  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1°
gennaio 2018. 
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
di copertura dei costi con i ricavi da traffico,  le  regioni  e  gli
enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle  tariffe
anche   tenendo   conto    del    principio    di    semplificazione,
dell'applicazione   dell'indicatore   della   situazione    economica
equivalente, dei livelli  di  servizio  e  della  media  dei  livelli
tariffari europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
ordinari,  dell'integrazione  tariffaria  tra  diverse  modalita'   e
gestori. Le disposizioni  del  precedente  periodo  si  applicano  ai
contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione
dei provvedimenti tariffari; si applicano  inoltre  ai  contratti  di
servizio in essere  alla  medesima  data  solo  in  caso  di  aumenti
maggiori del  doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al
70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico  conseguente
alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non
sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli  tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure  adottate  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera
b), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  8-sexies. Il gestore del servizio  a  domanda  individuale,  i  cui
proventi tariffari non coprano integralmente  i  costi  di  gestione,
deve indicare nella carta dei servizi e  nel  proprio  sito  internet
istituzionale la quota parte, espressa in  termini  percentuali,  del
costo totale di  erogazione  del  servizio  a  carico  della  finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
  8-septies. Per la copertura dei debiti  del  sistema  di  trasporto
regionale  e'  attribuito   alla   regione   Umbria   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di  euro,  di
cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa'  Busitalia  -
Sita Nord Srl e sue controllate. 
  8-octies. Agli oneri derivanti  dal  comma  8-septies,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione  2014-2020.  I  predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione  dalla  quota
ancora da assegnare alla  medesima  regione  Umbria  a  valere  sulle
risorse della citata programmazione 2014-2020. )) 
  9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso
puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e
locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda  materiale
rotabile  per  il  trasporto  ferroviario  e  alla  locazione   senza
conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici  anni  adibiti
al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
  10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, (( dopo le parole: «trasporto di persone,» ))
sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo  87,  comma
2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone». 
  11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le  aziende  affidatarie
di  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  anche  di  natura  non
pubblicistica,  possono  accedere  agli  strumenti  di   acquisto   e
negoziazione  messi  a  disposizione  dalle  centrali   di   acquisto
nazionale, ferma restando la destinazione  dei  mezzi  acquistati  ai
predetti servizi. 
  (( 11-bis. I  contratti  di  servizio  relativi  all'esercizio  dei
servizi  di  trasporto  pubblico  stipulati  successivamente  al   31
dicembre 2017 non possono prevedere  la  circolazione  di  veicoli  a
motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale  appartenenti
alle  categorie  M2  o  M3,  alimentati  a  benzina  o  gasolio   con
caratteristiche antinquinamento Euro  0  o  Euro  1,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione
dal divieto di cui al primo periodo per  particolari  caratteristiche
di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici. 
  11-ter. I contratti di servizio di cui al comma  11-bis  prevedono,
altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e  locale
debbano essere dotati di sistemi elettronici  per  il  conteggio  dei
passeggeri o di altre  tecnologie  utili  per  la  rilevazione  della
domanda,    ai    fini    della    determinazione    delle    matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale  siano  dotate  di
sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del  servizio.  I
contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di  cui  al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente
comma, determinati secondo i criteri utilizzati  per  la  definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84,  della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  assicurando  la  copertura  delle  quote  di
ammortamento degli investimenti. 
  11-quater. I comuni, in sede di definizione dei  piani  urbani  del
traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione  nazionale  sui  sistemi  di  trasporto  intelligenti   (ITS),
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede  ad  utilizzare  per
investimenti in nuove tecnologie per il  trasporto  specifiche  quote
delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 
  11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico regionale  e  locale  prevedono,  a  carico  delle
imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo  del  materiale
rotabile  e  degli  impianti,  con  esclusione   delle   manutenzioni
straordinarie degli impianti e  delle  infrastrutture  di  proprieta'
pubblica  e  secondo  gli  standard  qualitativi  e  di   innovazione
tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove  non
ricorrano alla locazione senza conducente. I  medesimi  contratti  di
servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle  aziende
contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto
del materiale rotabile acquisito  con  fondi  pubblici,  dimostri  un
impiego di risorse per il rinnovo del  materiale  rotabile,  mediante
nuovi acquisti, locazioni a lungo  termine  o  leasing,  nonche'  per
investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per  cento  del
corrispettivo  contrattuale.  I  medesimi   contratti   di   servizio
prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
di  trasporto  pubblico   locale   e   regionale,   di   sistemi   di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi  immatricolati.  Nel
rispetto dei principi di cui al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i  contratti
di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal  presente  comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi
standard di cui all'articolo 1, comma 84,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, assicurando la copertura delle  quote  di  ammortamento
degli investimenti. 
  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: "31 dicembre 2017" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di  competenza  statale  si  adeguano  alle
previsioni del presente comma  entro  il  30  ottobre  2017,  dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  Il
Ministero  effettua  le  verifiche   entro   novanta   giorni   dalla
comunicazione anzidetta e, in caso di mancato  adeguamento,  dichiara
la decadenza delle autorizzazioni». 
  12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma  3  dell'articolo  3
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai
seguenti:  «Nell'ambito  dei  servizi  di  linea  interregionali   di
competenza statale, per riunione di imprese,  ai  fini  del  presente
comma, si intende il  raggruppamento  verticale  o  orizzontale;  per
raggruppamento verticale si intende un  raggruppamento  di  operatori
economici  il  cui  mandatario  esegue  le  attivita'  principali  di
trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle  indicate  come
secondarie;   per   raggruppamento   orizzontale   si   intende    un
raggruppamento in cui gli operatori economici  eseguono  il  medesimo
tipo  di  prestazione.  Gli  accertamenti  sulla  sussistenza   delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del  comma
2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle  aree  di  fermata,
sono validi fino a quando non sia  accertato  il  venire  meno  delle
condizioni di sicurezza». 
  12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo  periodo,  la  parola:  «ovvero»  e'  sostituita  dalla
seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  al  miglioramento  dell'efficienza
energetica»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole:  «Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate  modalita'»  e'
aggiunta la seguente: «, anche». 
  12-quater.  Le  funzioni   di   regolazione,   di   indirizzo,   di
organizzazione e di controllo e quelle di  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e  si  esercitano
separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di  altra
stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento
dei servizi di trasporto  pubblico  regionale  e  locale  qualora  il
gestore uscente dei  medesimi  servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia  affidatario
diretto o in house del predetto ente. 
  12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e  la  legge
22 settembre 1960, n.  1054,  sono  abrogati,  fatta  salva  la  loro
applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro di settore e, comunque, non oltre un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
  «4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi  da  7  a  9,  della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti  a
titolo gratuito con esenzione da ogni imposta  e  tassa  connessa  al
trasferimento medesimo, alle societa' costituite  dalle  ex  gestioni
governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del  presente
decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e  3,  comma  3,
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              "Art. 3. Intese. 
              1. - 2. Omissis 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 19  del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422  (Conferimento
          alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti  in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
          4, comma 4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  come
          modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio
          2018: 
              "Art. 19. Contratti di servizio 
              1. - 4. 
              5. I contratti di servizio pubblico  devono  rispettare
          gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69  ed  il
          regolamento (CEE)  n.  1893/91,  avere  caratteristiche  di
          certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
          progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico
          e costi operativi, rapporto che,  al  netto  dei  costi  di
          infrastruttura, dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35  a
          partire dal 1° gennaio 2000. Con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto  di  cui
          al precedente periodo puo' essere rideterminata per  tenere
          conto del  livello  della  domanda  di  trasporto  e  delle
          condizioni economiche e sociali.  Trovano  applicazione  ai
          trasporti regionali e locali, a tale fine, le  norme  della
          direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 
              6. (Abrogato) 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  300  dell'articolo  1
          della citata legge n. 244 del 2007: 
              "300. E' istituito presso il  Ministero  dei  trasporti
          l'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto
          pubblico  locale,  cui  partecipano  i  rappresentanti  dei
          Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al
          fine di creare una banca  dati  e  un  sistema  informativo
          pubblico correlati a quelli regionali e  di  assicurare  la
          verifica dell'andamento del settore e del completamento del
          processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio
          e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.  Con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali  e
          le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri  e
          le modalita' di monitoraggio  delle  risorse  destinate  al
          settore  e  dei  relativi  servizi,  ivi  comprese   quelle
          relative  agli  enti  locali,  nonche'  le   modalita'   di
          funzionamento  dell'Osservatorio.  L'Osservatorio  presenta
          annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato   del
          trasporto pubblico locale." 
              - Si riporta il testo  del  comma  84  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              "84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
          di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  definiti,  con
          criteri  di  uniformita'  a  livello  nazionale,  i   costi
          standard  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale   e
          regionale  nonche'  i   criteri   per   l'aggiornamento   e
          l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo
          standard per  unita'  di  servizio  prodotta,  espressa  in
          chilometri, per ciascuna modalita' di trasporto,  si  tiene
          conto dei fattori di contesto, con particolare  riferimento
          alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della
          velocita'  commerciale,  delle  economie  di  scala,  delle
          tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale
          rotabile e di un ragionevole margine di utile." 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 37  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti 
              1. - 1-ter. Omissis 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire i criteri  per  la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              Omissis." 
              Il  Regolamento  (CE)  23/10/2007,  n.  1370/2007   DEL
          PARLAMENTO EUROPEO E  DEL  CONSIGLIO  relativo  ai  servizi
          pubblici  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  per
          ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.
          1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella  G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  34-octies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 34-octies. Riordino dei  servizi  automobilistici
          sostitutivi  o  integrativi  dei  servizi   ferroviari   di
          interesse regionale e locale 
              1. Le disposizioni del presente  articolo  disciplinano
          l'affidamento e la  gestione  dei  servizi  automobilistici
          sostitutivi  o  integrativi  dei  servizi   ferroviari   di
          interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel  rispetto
          dei  principi  di  concorrenza,  di   economicita'   e   di
          efficienza. 
              2. Le disposizioni contenute nel presente  articolo  si
          applicano  a  tutti  i  servizi  ferroviari  di   interesse
          regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera
          stabile e continuativa tramite  modalita'  automobilistica.
          Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi  e
          sostitutivi  di  cui  al  comma  3  sono  fatte  salve   le
          disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre  1931,  n.
          1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche'
          le normative regionali in materia. 
              3. Le disposizioni contenute nel presente articolo  non
          si applicano ai seguenti servizi automobilistici: 
              a)  «servizi  sostitutivi»  dei   servizi   ferroviari,
          intendendosi per tali esclusivamente i servizi a  carattere
          temporaneo resi necessari  dalla  provvisoria  interruzione
          della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione  del
          servizio  ferroviario  per   interventi   di   manutenzione
          straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; 
              b)  «servizi  integrativi»  dei   servizi   ferroviari,
          intendendosi per tali esclusivamente i servizi a  carattere
          temporaneo  resi  necessari  da  un   provvisorio   e   non
          programmabile picco della domanda di trasporto e svolti  in
          orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi
          integrato. 
              4. Ai sensi dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  organizzano,  entro  il
          termine del 30 giugno  2013,  lo  svolgimento  dei  servizi
          automobilistici di cui al comma 1  in  bacini  territoriali
          ottimali   tali    da    massimizzarne    l'efficienza    e
          l'integrazione con i servizi minimi di  trasporto  pubblico
          regionale e locale gia' individuati da ciascuna regione  in
          attuazione dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.   422.   La   dimensione   dei   bacini
          territoriali ottimali deve essere non  inferiore  a  quella
          del territorio provinciale e non  superiore  a  quella  del
          territorio  regionale.  Decorso  inutilmente   il   termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento  della
          gestione dei servizi automobilistici di  cui  al  comma  1,
          cosi' come organizzati ai sensi del  comma  4,  avviene  in
          favore di imprenditori o di  societa'  in  qualunque  forma
          costituite individuati  esclusivamente  mediante  procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare, dei principi di  economicita',  imparzialita',
          trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non  discriminazione,
          parita'   di   trattamento,    mutuo    riconoscimento    e
          proporzionalita'. Decorso inutilmente il termine anzidetto,
          il Consiglio dei Ministri, a tutela  dell'unita'  giuridica
          ed  economica,  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
          all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              6. Al fine di  promuovere  l'assetto  concorrenziale  e
          l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera  di
          invito relativi alle procedure di cui al comma 5: 
              a) assicura che i corrispettivi  posti  a  base  d'asta
          siano quantificati secondo il criterio dei  costi  standard
          dei   servizi   automobilistici   di   tipologia   analoga,
          determinato da ciascuna regione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
              b)  prevede  che  la  valutazione  delle  offerte   sia
          effettuata secondo il criterio dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa  da  una  commissione  nominata  dall'ente
          affidante e composta da soggetti  esperti  nella  specifica
          materia; 
              c) assicura che i criteri di valutazione delle  offerte
          basati su qualita' e  quantita'  dei  servizi  resi  e  sui
          progetti di integrazione con la  rete  dei  servizi  minimi
          esistenti  prevalgano  sui  criteri  riferiti   al   prezzo
          unitario dei servizi; 
              d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti  ai
          nuovi  aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra  gli
          elementi  di  valutazione   dell'offerta,   l'adozione   di
          strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli
          salariali medi annui relativi alla precedente gestione. 
              7. Al fine di promuovere e sostenere  lo  sviluppo  del
          trasporto pubblico regionale e  locale,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  destinano  le
          economie  di  gara  eventualmente  ottenute  al   trasporto
          pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando: 
              a)   gli   investimenti   nell'acquisto   di    autobus
          appartenenti alla classe III o alla classe  B,  cosi'  come
          definite dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004; 
              b)  l'incremento  quantitativo   dei   servizi   minimi
          automobilistici a domanda elevata; 
              c) l'adeguamento  inflativo  contrattualmente  previsto
          dei corrispettivi di esercizio; 
              d)  il  cofinanziamento  regionale   ai   rinnovi   del
          contratto collettivo  nazionale  relativo  al  settore  del
          trasporto pubblico regionale e locale." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato  dalla  presente  legge,  i  cui
          commi 3 e 5 sono abrogati dalla data di entrata  in  vigore
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti che effettuera' il riparto, dall'anno  2018,  del
          Fondo di cui al comma 1 del presente articolo: 
              "Art.  16-bis   Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale 
              1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,  agli
          oneri del trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
          nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo  e'  alimentato
          da una compartecipazione al gettito derivante dalle  accise
          sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
          compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del
          predetto gettito, iscritta nel  pertinente  capitolo  dello
          stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
          31 gennaio 2013, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura tale da assicurare,  per  ciascuno
          degli  anni  2013  e  2014  e   a   decorrere   dal   2015,
          l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso  al  risultato
          della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
          risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. [abrogato]. 
              4. Le Regioni a statuto ordinario, al fine di  ottenere
          assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti
          o a servizi in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e
          ferrovie regionali, procedono, all'adozione di un piano  di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. (Abrogato). 
              6. [Abrogato dal 1° gennaio 2018]. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa  in
          sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi
          di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "Art.8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
          sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997: 
              "Art. 17. Obblighi di servizio pubblico 
              1. Le regioni, le province e i comuni,  allo  scopo  di
          assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi
          dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal
          regolamento 1893/91/CEE,  obblighi  di  servizio  pubblico,
          prevedendo nei contratti di servizio  di  cui  all'articolo
          19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
          esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio
          dei costi standard che dovra' essere osservato  dagli  enti
          affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da  porre
          a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di
          invito delle procedure concorsuali  di  cui  al  successivo
          articolo 18, comma 2, lettera a), tenendo conto,  ai  sensi
          della  citata  disposizione   comunitaria,   dei   proventi
          derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti  anche  dalla
          eventuale   gestione   di   servizi   complementari    alla
          mobilita'." 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 84  del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 84 Locazione senza conducente 
              1. - 3. Omissis 
              4. Possono, inoltre, essere  destinati  alla  locazione
          senza conducente: 
              a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati  al
          trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno  carico
          non sia superiore a 6 t; 
              b) i veicoli, aventi al  massimo  nove  posti  compreso
          quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i
          veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
          di linea di trasporto di persone nonche' i veicoli  per  il
          trasporto promiscuo e  le  autocaravan,  le  caravan  ed  i
          rimorchi destinati al trasporto di attrezzature  turistiche
          e sportive. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  232  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "232. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  su  tutto  il
          territorio nazionale e' vietata la circolazione di  veicoli
          a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o  gasolio
          con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o  piu'
          decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto
          per particolari caratteristiche  di  veicoli  di  carattere
          storico o destinati a usi particolari." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992: 
              "Art. 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico
          per la viabilita' extraurbana 
              1. Ai comuni, con  popolazione  residente  superiore  a
          trentamila abitanti, e'  fatto  obbligo  dell'adozione  del
          piano urbano del traffico. 
              2. All'obbligo  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          adempiere i comuni con popolazione  residente  inferiore  a
          trentamila abitanti i quali registrino,  anche  in  periodi
          dell'anno, una particolare affluenza  turistica,  risultino
          interessati da elevati fenomeni di  pendolarismo  o  siano,
          comunque, impegnati  per  altre  particolari  ragioni  alla
          soluzione   di   rilevanti   problematiche   derivanti   da
          congestione  della  circolazione  stradale.  L'elenco   dei
          comuni  interessati  viene  predisposto  dalla  regione   e
          pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              3. Le province provvedono, all'adozione  di  piani  del
          traffico per la viabilita'  extraurbana  d'intesa  con  gli
          altri enti proprietari delle strade interessate.  La  legge
          regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge
          8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano  urbano
          del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa,
          provvedano gli organi della citta' metropolitana. 
              4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere  il
          miglioramento delle  condizioni  di  circolazione  e  della
          sicurezza  stradale,  la   riduzione   degli   inquinamenti
          acustico ed atmosferico  ed  il  risparmio  energetico,  in
          accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani
          di  trasporto  e  nel  rispetto  dei   valori   ambientali,
          stabilendo le priorita'  e  i  tempi  di  attuazione  degli
          interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso
          ad adeguati sistemi tecnologici,  su  base  informatica  di
          regolamentazione  e  controllo  del  traffico,  nonche'  di
          verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione
          della sosta, al  fine  anche  di  consentire  modifiche  ai
          flussi  della  circolazione   stradale   che   si   rendano
          necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 
              5. Il piano urbano del traffico viene  aggiornato  ogni
          due anni.  Il  sindaco  o  il  sindaco  metropolitano,  ove
          ricorrano le condizioni di cui al comma 3,  sono  tenuti  a
          darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  per  l'inserimento   nel   sistema   informativo
          previsto dall'art. 226 comma 2. Allo stesso adempimento  e'
          tenuto  il  Presidente  della  provincia  quando  sia  data
          attuazione alla disposizione di cui al comma 3. 
              6. La redazione  dei  piani  di  traffico  deve  essere
          predisposta  nel  rispetto  delle  direttive  emanate,  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          (202), sulla base delle indicazioni formulate dal  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
          trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli
          obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
          territoriale, fissato dalla regione ai sensi  dell'art.  3,
          comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e  2
          e anche per consentire  l'integrale  attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 3, le autorita' indicate  dall'art.  27,
          comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  convocano  una
          conferenza  tra  i  rappresentanti  delle  amministrazioni,
          anche statali, interessate. 
              8.   E'   istituito,   presso   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  l'albo  degli  esperti  in
          materia di piani di  traffico,  formato  mediante  concorso
          biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica. 
              9. A partire dalla data di formazione  dell'albo  degli
          esperti di cui al comma 8 e'  fatto  obbligo  di  conferire
          l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che
          a tecnici specializzati  appartenenti  al  proprio  Ufficio
          tecnico del traffico, agli  esperti  specializzati  inclusi
          nell'albo stesso. 
              10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati,  su
          segnalazione   del   prefetto,    dal    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  a  provvedere  entro  un
          termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede
          alla  esecuzione   d'ufficio   del   piano   e   alla   sua
          realizzazione." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012: 
              "Art.  8  Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi   di
          trasporto 
              1.  Al  fine  di  incentivare  l'uso  degli   strumenti
          elettronici per  migliorare  i  servizi  ai  cittadini  nel
          settore del trasporto pubblico locale, riducendone i  costi
          connessi,  le  aziende   di   trasporto   pubblico   locale
          promuovono  l'adozione   di   sistemi   di   bigliettazione
          elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale   e   di
          biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  e  del  Ministro  delegato   per   l'innovazione
          tecnologica, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate, in coerenza con il decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, le  regole  tecniche  necessarie  al  fine  di
          attuare quanto disposto dal comma 1, anche  gradualmente  e
          nel rispetto delle soluzioni esistenti. 
              3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita'  del
          servizio ed al fine di assicurarne la  massima  diffusione,
          le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  comma   1   e   le
          amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
          di  settore,  consentono  l'utilizzo  della  bigliettazione
          elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
          anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
          nel rispetto del limite  di  spesa  per  ciascun  biglietto
          acquistato, previsto dalle  vigenti  disposizioni,  tramite
          qualsiasi  dispositivo  di  telecomunicazione.  Il   titolo
          digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
          comunicazione. 
              4. Ai fini del recepimento della  direttiva  2010/40/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio  2010,
          recante «Quadro generale per la diffusione dei  sistemi  di
          trasporto intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto
          stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
          considerata la necessita'  di  ottemperare  tempestivamente
          agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
          presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti  settori  di
          intervento  costituenti   obiettivi   prioritari   per   la
          diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente,  di
          sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
              a) uso ottimale  dei  dati  relativi  alle  strade,  al
          traffico e alla mobilita'; 
              b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico
          e del trasporto merci; 
              c) applicazioni ITS per  la  sicurezza  stradale  e  la
          sicurezza del trasporto; 
              d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura
          di trasporto. 
              5. Nell'ambito dei settori  di  intervento  di  cui  al
          comma 4, i sistemi di trasporto  intelligenti  garantiscono
          sul territorio nazionale: 
              a) la predisposizione di servizi di informazione  sulla
          mobilita' multimodale; 
              b) la predisposizione di servizi  di  informazione  sul
          traffico in tempo reale; 
              c) i dati e le procedure per la comunicazione  gratuita
          agli  utenti,  ove  possibile,   di   informazioni   minime
          universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; 
              d)  la  predisposizione  armonizzata  di  un   servizio
          elettronico    di    chiamata    di    emergenza    (eCall)
          interoperabile; 
              e) la predisposizione  di  servizi  d'informazione  per
          aree di parcheggio sicure per gli  automezzi  pesanti  e  i
          veicoli commerciali; 
              f) la predisposizione di servizi  di  prenotazione  per
          aree di parcheggio sicure per gli  automezzi  pesanti  e  i
          veicoli commerciali. 
              5-bis. All'articolo  176  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  il  comma  11  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «11. Sulle autostrade e  strade  per  il  cui  uso  sia
          dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo'  essere
          effettuata  mediante  modalita'  manuale  o  automatizzata,
          anche con sistemi di telepedaggio con o senza  barriere.  I
          conducenti devono  corrispondere  il  pedaggio  secondo  le
          modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
          conducenti  devono  arrestarsi  in   corrispondenza   delle
          apposite barriere ed incolonnarsi  secondo  le  indicazioni
          date dalle segnalazioni esistenti o dal personale  addetto.
          I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
          1, lettera a), relativi  alla  prevenzione  e  accertamento
          delle violazioni dell'obbligo  di  pagamento  del  pedaggio
          possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
          qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3,  anche  dal
          personale dei concessionari autostradali e stradali  e  dei
          loro affidatari del servizio di riscossione,  limitatamente
          alle violazioni commesse  sulle  autostrade  oggetto  della
          concessione nonche', previo  accordo  con  i  concessionari
          competenti,   alle   violazioni   commesse   sulle    altre
          autostrade». 
              6. Il trattamento dei dati  personali  nel  quadro  del
          funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS  avviene
          nel rispetto della normativa  comunitaria  e  nazionale  di
          settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
          la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi  e
          trattando i dati personali soltanto  nella  misura  in  cui
          tale trattamento sia necessario per il funzionamento  delle
          applicazioni e dei servizi ITS. 
              7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
          alla diffusione ed all'utilizzo delle  applicazioni  e  dei
          servizi  ITS,  figuranti   nelle   specifiche   comunitarie
          adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
          diritto comunitario, inclusa, in particolare, la  direttiva
          85/374/CEE   nonche'   alla   legislazione   nazionale   di
          riferimento. 
              8. Gli enti proprietari e i gestori di  infrastrutture,
          di aree di sosta e di servizio e di  nodi  intermodali  sul
          territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
          dati relativa all'infrastruttura e al servizio  di  propria
          competenza,   da   tenere   costantemente   aggiornata    e
          consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come  dati
          di tipo aperto.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              9. In attuazione dei  commi  da  4  a  8,  al  fine  di
          assicurare la massima diffusione di  sistemi  di  trasporto
          intelligenti  sul   territorio   nazionale,   assicurandone
          l'efficienza,  la  razionalizzazione  e  l'economicita'  di
          impiego e in funzione del quadro normativo  comunitario  di
          riferimento, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti  per
          materia, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  adottate  le  direttive  con  cui   vengono
          stabiliti i requisiti per la diffusione, la  progettazione,
          la realizzazione degli ITS, per  assicurare  disponibilita'
          di informazioni gratuite di base  e  l'aggiornamento  delle
          informazioni  infrastrutturali  e  dei  dati  di  traffico,
          nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
          nazionale in modo coordinato, integrato e coerente  con  le
          politiche e le attivita' in essere a  livello  nazionale  e
          comunitario. 
              9-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, con  proprio  decreto,  istituisce  un  comitato
          tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei   sistemi   di
          trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per  lo
          Stato, che esercita  anche  le  competenze  attribuite  per
          legge   alle   Commissioni    interministeriali    previste
          dall'articolo 12  della  legge  14  giugno  1949,  n.  410,
          dall'articolo 10  della  legge  2  agosto  1952,  n.  1221,
          dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  e
          dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992,  n.
          211, e successive modificazioni. 
              9-ter. Fino all'attivazione  del  comitato  di  cui  al
          comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si
          applicano  alle  Commissioni   interministeriali   previste
          dall'articolo 12  della  legge  14  giugno  1949,  n.  410,
          dall'articolo 10  della  legge  2  agosto  1952,  n.  1221,
          dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  e
          dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992,  n.
          211, e successive modificazioni. 
              [9-quater.  All'articolo  6,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera  f)  e'
          aggiunta la seguente: 
              «f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati,  in
          previsione  di  manifestazioni   atmosferiche   nevose   di
          rilevante intensita', l'utilizzo  esclusivo  di  pneumatici
          invernali, qualora non  sia  possibile  garantire  adeguate
          condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e  per
          l'incolumita' delle persone mediante il ricorso a soluzioni
          alternative».] 
              10. Ai fini dell'attuazione della direttiva  2010/65/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre
          2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle  navi
          in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri  e  che
          abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
          ottemperare  tempestivamente  agli  obblighi  recati  dalla
          direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
          amministrative  applicate  ai   trasporti   marittimi   con
          l'inoltro in formato elettronico delle  informazioni  e  la
          razionalizzazione  dei  dati  e  delle   dichiarazioni   da
          rendersi dalle navi, in arrivo  o  in  partenza  dai  porti
          nazionali,  che   svolgono   traffico   di   cabotaggio   o
          internazionale  nell'ambito  dell'Unione   europea   ovvero
          provengono o sono dirette in  porti  situati  al  di  fuori
          dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo
          ed alla partenza si svolgono con  il  ricorso  ai  seguenti
          sistemi: 
              a)  SafeSeaNet:  sistema  dell'Unione  europea  per  lo
          scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2,  comma  1,
          lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          196, e successive modificazioni; 
              b) PMIS, Port management  Information  System:  sistema
          informativo per la gestione amministrativa delle  attivita'
          portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo
          19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni.  Devono
          comunque  essere  assicurati   la   semplificazione   delle
          procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
          diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito  logistico
          trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al  comma   13.
          Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              11. L'articolo 179  del  Codice  della  navigazione  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.   179   (Nota   di   informazioni   all'autorita'
          marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima  della
          partenza, il comandante della  nave  o  il  raccomandatario
          marittimo o altro funzionario  o  persona  autorizzata  dal
          comandante fanno pervenire, anche in  formato  elettronico,
          all'autorita' marittima i formulari in  appresso  indicati,
          di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile
          1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
              formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
              formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
              formulario FAL n. 3 dichiarazione  delle  provviste  di
          bordo; 
              formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti
          personali dell'equipaggio; 
              formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
              formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
              formulario FAL n. 7 dichiarazione  merci  pericolose  a
          bordo; 
              dichiarazione sanitaria marittima. 
              Il formulario FAL n. 6, elenco  dei  passeggeri,  reca,
          per i passeggeri che non siano cittadini  di  Stati  membri
          dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
          validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. 
              La comunicazione delle informazioni  di  cui  al  primo
          comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore  o
          al momento in cui  la  nave  lascia  il  porto  precedente,
          qualora  la  navigazione  sia  di  durata  inferiore   alle
          ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
          noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del  viaggio,
          il comandante della nave invia le informazioni  di  cui  al
          primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto  di
          destinazione. 
              All'arrivo in porto, il comandante della nave  comunica
          all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti
          in base alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra
          informazione  da  rendersi   in   ottemperanza   ad   altre
          disposizioni  legislative  o  regolamentari  di   carattere
          speciale. 
              Prima della partenza, il comandante della nave  inoltra
          all'autorita'  marittima  una   dichiarazione   integrativa
          relativa  all'avvenuto  adempimento  di  ogni  obbligo   di
          sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale,  contrattuale  e
          statistico. 
              Il comandante di una nave diretta in un  porto  estero,
          inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
          consolare. In  caso  di  inesistenza  di  uffici  consolari
          presso il porto di destinazione,  le  informazioni  vengono
          rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
          arrivo. 
              Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con
          proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai  formulari
          FAL recepiti dall'Unione europea e regola  gli  adempimenti
          cui sono tenute le navi addette  ai  servizi  locali,  alla
          pesca, alla  navigazione  da  diporto  o  di  uso  privato,
          nonche' per altre  categorie  di  navi  adibite  a  servizi
          particolari.». 
              12. L'inoltro delle dichiarazioni di  cui  all'articolo
          179 del codice della navigazione non  esime  il  comandante
          della nave dall'osservanza dell'obbligo di  inoltrare  ogni
          altra comunicazione prescritta dalla normativa  dell'Unione
          europea o nazionale di attuazione  di  strumenti  giuridici
          internazionali. 
              13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  definite   le   modalita'   per   la
          trasmissione elettronica dei dati di cui ai  formulari  FAL
          con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
          sistema  PMIS,  assicurando  l'interoperabilita'  dei  dati
          immessi nel sistema PMIS con il  Safe  Sea  Net  e  con  il
          Sistema informativo delle dogane, per quanto  riguarda  gli
          aspetti di competenza doganale, e la  piena  accessibilita'
          delle informazioni  alle  altre  autorita'  competenti,  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 196, e successive modificazioni,  oltre  che  agli
          Stati membri dell'Unione  europea.  L'interoperativita'  va
          altresi' assicurata rispetto  alle  piattaforme  realizzate
          dalle autorita' portuali per il miglior espletamento  delle
          funzioni di indirizzo e coordinamento  dei  nodi  logistici
          che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              14. L'inoltro delle informazioni  in  formato  cartaceo
          cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a  tale  data  le
          informazioni di  cui  all'articolo  179  del  codice  della
          navigazione, limitatamente ai formulari n. 2,  5,  6  e  la
          dichiarazione sanitaria  sono  direttamente  inoltrate  dal
          comandante  della  nave   anche   all'autorita'   doganale,
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  di   frontiera   ed
          all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
              15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del
          formulario  FAL  n.  2  le  navi  soggette  al  regime   di
          monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,
          n. 196, e successive modificazioni, che operano  tra  porti
          situati sul territorio  doganale  dell'Unione,  quando  non
          provengono da un porto situato al di fuori  del  territorio
          dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
          controllo di tipo I ai sensi della  legislazione  doganale,
          non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate  sono
          comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei  dati  e
          delle informazioni di cui ai restanti formulari  FAL  e  di
          ogni altro dato  che  sia  necessario  acquisire  a  tutela
          dell'ordine e la  sicurezza  pubblica  ed  in  ottemperanza
          della normativa  doganale,  fiscale,  di  immigrazione,  di
          tutela dell'ambiente o sanitaria. 
              15-bis.  Le   navi   che   rientrano   nell'ambito   di
          applicazione del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
          196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale che operano  tra  porti
          situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando
          non  provengono  da  un  porto  situato  al  di  fuori  del
          territorio dell'Unione o da una zona franca  soggetta  alle
          modalita'  di  controllo  di  tipo   I   ai   sensi   della
          legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano,
          sono esentate dall'obbligo di  trasmissione  dei  formulari
          IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime  navi  che  dichiarano
          nel formulario IMO FAL numero 1 di  non  trasportare  merci
          pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario
          IMO FAL numero 7. 
              16.  Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni
          commerciali comunicati ai sensi del  presente  articolo  e'
          soggetto alla disciplina di cui al decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
              17. E' abrogato  il  decreto  legislativo  24  dicembre
          2004, n. 335, recante attuazione della direttiva  2002/6/CE
          sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
          partenza da porti degli Stati membri della Comunita'." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e  definizione
          di termini), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   9.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti 
              1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre  2016»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
              b) al comma 3, le  parole:  «dal  2012  al  2016»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017». 
              2. L'entrata in vigore del decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.  206  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2017.   Conseguentemente,   le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 31 dicembre 2017. 
              2-bis.  All'articolo  1,  comma  615,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 le parole: «31  dicembre  2017»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 gennaio  2018».  I  soggetti
          autorizzati allo  svolgimento  di  servizi  automobilistici
          regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni
          del presente  comma  entro  il  30  ottobre  2017,  dandone
          comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta
          giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di  mancato
          adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. 
              3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2010, n. 73, le  parole:  «31  dicembre  2016»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:    «31    dicembre    2017».
          Conseguentemente, la  sospensione  dell'efficacia  disposta
          dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009,  n.  33,  si  intende  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2017. 
              4. All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino
          al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di   cui
          all'articolo 73, comma 4». 
              5. Il termine di cui all'articolo 63,  comma  4,  della
          legge 6 giugno 1974, n. 298,  e'  prorogato,  limitatamente
          all'anno 2017, al 31 marzo 2017. 
              6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  in  attesa
          dell'emanazione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  per
          l'assunzione di ispettori di volo,  la  facolta'  dell'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via
          transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista
          dall'articolo 34, comma 7,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018. 
              7. Alla copertura dell'onere derivante  dall'attuazione
          del comma 6, pari a 2,015  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2017  e  2018,  l'ENAC  provvede  con  risorse
          proprie.  Alla  compensazione   dei   conseguenti   effetti
          finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e
          successive modificazioni. 
              8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine  di  cui
          all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,   qualora   il   procedimento   di   progettazione   e
          realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  che  al  31
          dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante
          urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure  di
          VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto
          dal presente comma, i termini di cui al primo e al  secondo
          periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al  30  giugno
          2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017. 
              9. All'articolo  12,  comma  7,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, le
          parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2017». 
              9-bis. Ricorrendo i  presupposti  di  cui  all'articolo
          44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  la
          gestione operante sulla contabilita' speciale  n.  5440  e'
          mantenuta   in   esercizio   alle    condizioni    previste
          dall'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
          interventi  ricompresi  nel  contratto   istituzionale   di
          sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
              9-ter.  Nelle  more  della  formalizzazione  del  nuovo
          contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato
          e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere
          favorevole dal CIPE nella seduta del  10  agosto  2016,  al
          fine di garantire continuita' ai programmi di  manutenzione
          dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,   il   vigente
          contratto   di   programma-parte   servizi   2012-2014   e'
          prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per  il  periodo
          necessario  al  completamento  dell'iter  di   approvazione
          previsto dall'articolo 1 della legge  14  luglio  1993,  n.
          238, e comunque entro e non oltre  il  30  settembre  2017.
          Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              9-quater. Al  fine  di  migliorare  e  incrementare  la
          capacita'   di   progettazione   e   realizzazione    degli
          investimenti,   nonche'   di   contenerne   i   costi    di
          realizzazione, al Gruppo  Anas  non  si  applicano  per  il
          triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per
          incarichi  di  studio  e  consulenza   e   per   formazione
          strettamente   riferiti   alle   attivita'   tecniche    di
          progettazione, monitoraggio e  controllo  tecnico-economico
          sugli interventi stradali. 
              9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al  comma
          9-quater, nonche' per la  realizzazione  di  interventi  di
          manutenzione e messa in sicurezza della  rete  stradale  di
          propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per  il
          triennio 2017-2019  le  norme  inerenti  vincoli  e  limiti
          assunzionali con riferimento a  diplomati  e  laureati  per
          posizioni tecniche e ingegneristiche  nonche'  a  personale
          tecnico-operativo. 
              9-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  9-quater  e
          9-quinquies si applicano nei  limiti  delle  disponibilita'
          della  Societa'  e  resta  comunque  fermo  il   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1,
          comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  calcolato
          ai sensi dell'articolo 6, comma 11,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili  e  al
          fine di garantire la sicurezza della  rete  stradale  della
          provincia  di   Belluno   e'   assegnato,   a   titolo   di
          anticipazione, alla provincia stessa un contributo di  euro
          5 milioni a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas  e'
          autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia
          di Belluno. 
              9-octies. All'articolo 1,  comma  56,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre  2016»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
              9-novies. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  9-octies,
          valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e  in  9,1
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2027,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              9-decies.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali   di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028. 
              9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a
          6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si  provvede  mediante
          utilizzo delle maggiori  entrate  derivanti,  nel  medesimo
          anno 2028, dal comma 9-octies. 
              9-duodecies.  Il  termine  di  durata  in  carica   dei
          componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
          autotrasportatori fissato dall'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
          aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284,  e'
          prorogato di un anno." 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino  dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Accesso al mercato 
              1. - 2. Omissis 
              3. Nel caso di esercizio richiesto da una  riunione  di
          imprese, le condizioni di cui  al  comma  2,  ad  eccezione
          delle lettere e), f), g) e m), si intendono  riferite  alle
          singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
          condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si
          intendono riferite alla riunione  di  imprese.  Nell'ambito
          dei servizi di linea interregionali di competenza  statale,
          per riunione di imprese, ai fini  del  presente  comma,  si
          intende il  raggruppamento  verticale  o  orizzontale;  per
          raggruppamento verticale si intende  un  raggruppamento  di
          operatori economici il cui mandatario esegue  le  attivita'
          principali  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  i
          mandanti   quelle    indicate    come    secondarie;    per
          raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento  in
          cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di
          prestazione.  Gli  accertamenti  sulla  sussistenza   delle
          condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai  sensi
          del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle
          aree  di  fermata,  sono  validi  fino  a  quando  non  sia
          accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  866  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Comma 866 
              866. Per il  concorso  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli  standard  europei  del  parco  mezzi  destinato   al
          trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
          l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un Fondo finalizzato all'acquisto  diretto,  anche  per  il
          tramite   di   societa'   specializzate,    nonche'    alla
          riqualificazione    elettrica    e     al     miglioramento
          dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi  adibiti
          al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale.   Al   Fondo
          confluiscono, previa intesa  con  le  regioni,  le  risorse
          disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147,  e  successivi  rifinanziamenti.  Al
          Fondo sono altresi' assegnati, per le  medesime  finalita',
          210 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,
          130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90  milioni  di  euro
          per  l'anno  2022.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sono individuate  modalita',
          anche  innovative  e  sperimentali,  anche  per   garantire
          l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          effettuare le occorrenti variazioni di bilancio." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. Servizi ferroviari di  interesse  regionale  e
          locale non in concessione a F.S. S.p.a. 
              1. Sono delegati alle regioni le funzioni e  i  compiti
          di programmazione e di amministrazione inerenti: 
              a) le ferrovie in gestione  commissariale  governativa,
          affidate per la  ristrutturazione  alla  societa'  Ferrovie
          dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi  dalle
          Ferrovie dello Stato S.p.a. 
              2. Le funzioni e i compiti  di  cui  al  comma  1  sono
          conferiti: 
              a)  entro  i  termini  di   scadenza   dei   piani   di
          ristrutturazione di cui all'articolo 2 della  citata  legge
          n. 662 del 1996 e comunque non oltre il  1°  gennaio  2000,
          per le gestioni commissariali governative di cui  al  comma
          1, lettera a); 
              b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque  entro  il
          1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di  cui  al
          comma 1, lettera b). 
              3. Le regioni subentrano allo Stato,  quali  concedenti
          delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  sulla
          base  di  accordi   di   programma,   stipulati   a   norma
          dell'articolo 12 del presente decreto,  con  i  quali  sono
          definiti, tra l'altro, per le ferrovie  in  concessione  di
          cui al comma 1, lettera  b),  i  finanziamenti  diretti  al
          risanamento tecnico-economico di cui  all'articolo  86  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616. 
              4. Gli accordi di programma di  cui  al  comma  3  e  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo  12  sono,  rispettivamente,  perfezionati  ed
          adottati  entro  il  30   ottobre   1999.   Detti   accordi
          definiranno, in particolare,  il  trasferimento  dei  beni,
          degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle
          regioni sia per le ferrovie in  ex  gestione  commissariale
          governativa, come gia' previsto all'articolo  2,  comma  7,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per  le  ferrovie
          in concessione a  soggetti  diversi  dalle  Ferrovie  dello
          Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti  al  demanio  ed  al
          patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
          relazione alla loro natura giuridica, possono essere  dalle
          regioni dismessi, sdemanializzati  o  sottratti  alla  loro
          destinazione, previa intesa con il Ministero dei  trasporti
          e della navigazione, quando si tratti di beni  demaniali  o
          appartenenti al patrimonio indisponibile. A  partire  dalla
          data di  trasferimento,  il  vincolo  di  reversibilita'  a
          favore dello  Stato  gravante  sui  beni  in  questione  si
          intende costituito a favore  della  regione  competente.  I
          suddetti trasferimenti sono  esentati  da  ogni  imposta  e
          tassa   fatto   salvo   il   caso    di    dismissione    o
          sdemanializzazione da parte delle regioni. I  beni  di  cui
          all'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  n.  385/1990
          sono trasferiti alle regioni competenti che  inizieranno  o
          proseguiranno le relative procedure  di  alienazione  o  di
          diversa utilizzazione, destinandone  i  proventi  a  favore
          delle aziende  ex  gestioni  governative.  Gli  accordi  di
          programma  definiscono  altresi'  l'entita'  delle  risorse
          finanziarie da trasferire alle regioni, tali da  garantire,
          al netto dei contributi gia'  riconosciuti  da  regioni  ed
          enti locali, l'attuale livello di tutti i  servizi  erogati
          dalle  aziende  in   regime   di   gestione   commissariale
          governativa. 
              4-bis. La gestione  delle  reti  e  dell'infrastruttura
          ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di  trasporto  a
          mezzo ferrovia  e'  regolata  dalle  norme  di  separazione
          contabile o costituzione di  imprese  separate  di  cui  al
          regolamento recante norme  di  attuazione  della  direttiva
          91/440/CEE   relativa   allo   sviluppo   delle    ferrovie
          comunitarie,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti  per
          i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
          ferroviaria e per gli standard e le norme di  sicurezza  si
          adeguano al regolamento recante norme di  attuazione  della
          direttiva 95/19/CEE, emanato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. 
              4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa  con
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
          Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
          al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei  singoli
          beni. 
              4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9,
          della legge 15  dicembre  1990,  n.  385,  trasferiti  alle
          regioni competenti  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
          articolo, possono essere trasferiti a titolo  gratuito  con
          esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
          medesimo,  alle  societa'  costituite  dalle  ex   gestioni
          governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del
          presente decreto, se a totale partecipazione  della  stessa
          regione conferente. 
              5. Successivamente al perfezionamento degli accordi  di
          programma e alla emanazione dei decreti del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  4,  le  regioni
          affidano,  trascorso  il   periodo   transitorio   previsto
          dall'articolo 18, comma 3-bis,  con  le  procedure  di  cui
          all'articolo 18, comma  2,  lettera  a),  la  gestione  dei
          servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b),  con
          contratti di  servizio  ai  sensi  dell'articolo  19,  alle
          imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette
          imprese hanno accesso alla rete ferroviaria  nazionale  con
          le modalita' fissate dal regolamento  emanato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,  n.  277.  I
          contratti di servizio  assicurano  che  sia  conseguito,  a
          partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35  tra
          ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
          infrastruttura. Le  regioni  forniscono  al  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione - Dipartimento dei  trasporti
          terrestri, tutte  le  informazioni  relative  all'esercizio
          delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
          della navigazione, in base alle predette informazioni  e  a
          quelle che acquisira' direttamente,  relaziona  annualmente
          alla Conferenza Statoregioni e al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri sulle modalita' di esercizio  della  delega  e
          sulle eventuali criticita'. 
              6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
          alla  copertura  dei  disavanzi  maturati  alla  data   del
          conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi  gli
          oneri per il trattamento di fine rapporto, al  netto  degli
          interventi gia' disposti ai sensi  della  legge  30  maggio
          1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni. 
              6-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni  possono  concludere,
          d'intesa tra loro, accordi di  programma  con  le  Ferrovie
          dello Stato S.p.a.  per  l'affidamento  alle  stesse  della
          costruzione,  ammodernamento,   manutenzione   e   relativa
          gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia'  in
          gestione commissariale  governativa  di  rilevanza  per  il
          sistema ferroviario nazionale."