(( Art. 30-bis 
 
     Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  che,  nell'erogazione  dell'assistenza
protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi
2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n.  15
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e  identificati  dai
codici  di  cui  all'allegato  1-bis  al  presente   decreto,   siano
individuati e allestiti ad  personam  per  soddisfare  le  specifiche
esigenze degli  assistiti  con  disabilita'  grave  e  complessa,  le
regioni  adottano  procedure  ad  evidenza  pubblica  che   prevedano
l'intervento di un tecnico abilitato che provveda  all'individuazione
e  alla  personalizzazione  degli  ausili  con  l'introduzione  delle
modifiche necessarie. 
  2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e la promozione  dell'appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1,  comma  556,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni  dei
disabili,  che  le  procedure  pubbliche  di  acquisto  non   abbiano
consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1  del  presente
articolo, propone al Ministro della  salute  il  trasferimento  degli
ausili di cui al medesimo comma  nell'elenco  1  dell'allegato  5  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017, e  la  fissazione  delle  relative  tariffe,  a
condizione che cio' non determini  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  556  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              " 556. Nel  rispetto  degli  equilibri  programmati  di
          finanza  pubblica,  al  fine  di  garantire  l'efficacia  e
          l'appropriatezza clinica e organizzativa delle  prestazioni
          erogate dal Servizio sanitario  nazionale  nell'ambito  dei
          LEA,  anche  in  relazione  all'evoluzione  scientifica   e
          tecnologica,  e'  istituita,  presso  il  Ministero   della
          salute, la Commissione nazionale  per  l'aggiornamento  dei
          LEA  e  la  promozione  dell'appropriatezza  nel   Servizio
          sanitario nazionale, nominata  e  presieduta  dal  Ministro
          della salute  e  composta  dal  direttore  della  Direzione
          generale della programmazione sanitaria del Ministero della
          salute e da quindici esperti qualificati e  da  altrettanti
          supplenti, di cui  quattro  designati  dal  Ministro  della
          salute, uno dall'Istituto superiore di sanita'  (ISS),  uno
          dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),
          uno dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sette
          dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.
          La Commissione dura in carica tre anni.  Su  richiesta  del
          presidente,  alle  riunioni   della   Commissione   possono
          partecipare,   per   fornire    il    proprio    contributo
          tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore
          di sanita', delle societa' scientifiche, delle  Federazioni
          dei medici ed esperti esterni competenti  nelle  specifiche
          materie trattate."