(( Art. 10 ter 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  sviluppo  di  unita'  produttive   del
               Ministero della difesa nel Mezzogiorno 
 
  1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica  gestione
delle unita' produttive  dell'Agenzia  industrie  difesa  di  Fontana
Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua,  al
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 48, comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «ed  e'
organizzata  in  funzione  del  conseguimento  dei   suoi   specifici
obiettivi, ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:
«per il  conseguimento  dei  suoi  specifici  obiettivi  e  missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto
dall'articolo 12»; 
  b) all'articolo 2190: 
  1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Allo scopo di conseguire il  processo  di  risanamento  del
sistema costituito dalle unita' produttive di  cui  all'articolo  48,
comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre  2017,  un  piano
industriale triennale, da approvare con decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
che individui le  progressive  misure  volte  a  realizzare  sinergie
gestionali nell'ambito della propria attivita'  anche  attraverso  il
conseguimento della complessiva  capacita'  di  operare  dell'Agenzia
medesima secondo  criteri  di  economica  gestione.  Al  termine  del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   opera   una   verifica   della
sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia  e,  in  sede  di
approvazione del nuovo  piano  industriale  triennale,  individua  le
unita' produttive i cui risultati  compromettono  la  stabilita'  del
sistema ed il conseguimento dell'economica  gestione  dell'Agenzia  e
per le quali il Ministero  della  difesa  procede  alla  liquidazione
coatta amministrativa.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo all'articolo  48,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  recante  Codice
          dell'ordinamento militare, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 48 (Agenzia industrie  difesa).  -  1.  L'Agenzia
          industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,  e'
          posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per  il
          conseguimento dei  suoi  specifici  obiettivi  e  missioni,
          nonche' per lo svolgimento  dei  compiti  permanenti  cosi'
          come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di
          gestire unitariamente le attivita' delle unita'  produttive
          e industriali della difesa indicate con uno o piu'  decreti
          del Ministro della difesa. L'Agenzia  utilizza  le  risorse
          finanziarie materiali e umane  delle  unita'  dalla  stessa
          amministrate nella misura stabilita dal regolamento di  cui
          al comma 2. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  all'articolo  2190  del  decreto
          legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   recante   Codice
          dell'ordinamento militare, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   2190   (Unita'   produttive    e    industriali
          dell'Agenzia industrie difesa). - 1. I contributi a  favore
          dell'Agenzia industrie difesa,  di  cui  all'articolo  559,
          sono determinati per gli importi, rispettivamente, di  euro
          5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno  2013  e
          euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i
          suddetti contributi sono soppressi. 
              1-bis.  Allo  scopo  di  conseguire  il   processo   di
          risanamento del sistema costituito dalle unita'  produttive
          di cui all'articolo  48,  comma  1,  l'Agenzia  predispone,
          entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale  triennale,
          da approvare con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
          individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
          gestionali  nell'ambito  della  propria   attivita'   anche
          attraverso il conseguimento della complessiva capacita'  di
          operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di  economica
          gestione. Al termine del  predetto  triennio,  il  Ministro
          della difesa, d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, opera una verifica della sostenibilita'  del
          sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione
          del nuovo piano industriale triennale, individua le  unita'
          produttive i cui risultati compromettono la stabilita'  del
          sistema  ed  il   conseguimento   dell'economica   gestione
          dell'Agenzia e per  le  quali  il  Ministero  della  difesa
          procede alla liquidazione coatta amministrativa. 
              2.  L'articolo  144  del  regolamento  cessa  di  avere
          efficacia a decorrere  dalla  data  di  eventuale  chiusura
          ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli  enti
          dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al
          medesimo articolo. 
              3.  L'Agenzia  industrie  difesa   e'   autorizzata   a
          prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del
          regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
          2014 e, in ogni caso,  entro  i  limiti  della  spesa  gia'
          sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia  di  contratti,
          ridotta per gli anni 2012, 2013  e  2014,  rispettivamente,
          del dieci per cento, del venti per cento e del  trenta  per
          cento.».