Art. 11 
 
Interventi urgenti per il contrasto della poverta' educativa minorile
  e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno 
 
  1. Al fine di realizzare  specifici  interventi  educativi  urgenti
nelle regioni del  Mezzogiorno  volti  al  contrasto  della  poverta'
educativa minorile  e  della  dispersione  scolastica,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e  della  giustizia,
sono individuate le aree di  esclusione  sociale,  caratterizzate  da
poverta' educativa minorile e dispersione scolastica, nonche'  da  un
elevato tasso di fenomeni di criminalita' organizzata. 
  2.Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice
una procedura selettiva per la presentazione di progetti  recanti  la
realizzazione di interventi educativi di durata  biennale,  volti  al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e  di  poverta'
educativa, nonche' per la prevenzione delle situazioni di  fragilita'
nei confronti della capacita' attrattiva della criminalita'. 
  3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti  di
istituzioni  scolastiche  presenti  nelle  aree  individuate  con  il
decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione
degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con  enti
locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del  CONI,
delle  Federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline  sportive
associate e degli enti di promozione  sportiva  o  servizi  educativi
pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. 
  (( 3-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  e
avvalendosi  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l'efficacia  e  la  validita'  dei
progetti e delle relative finalita' di cui  al  comma  2,  nonche'  a
valutareex postla qualita' dei risultati conseguiti. )) 
  4. La procedura di cui al comma 2 e' finanziata  nell'ambito  delle
risorse  del  Programma  operativo  nazionale  «Per  la   scuola   --
competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito  al  periodo  di
programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione
europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014,  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla stessa programmazione. 
  (( 4-bis. Al fine  di  realizzare  specifici  interventi  educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire  il  corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di  cui  all'articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli  stessi
sino all'entrata in carica dei nuovi organi  direttivi,  ai  medesimi
istituti e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018. 
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67,  comma  1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n.  297,  recante  approvazione  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado: 
              «Art. 67 (Istituti per  sordomuti  di  Roma,  Milano  e
          Palermo e istituti per non  vedenti).  -  1.  L'ordinamento
          degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e  Palermo  e'
          stabilito con regolamento governativo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.».