(( Art. 11 bis 
 
Misure urgenti per  garantire  lo  svolgimento  dell'anno  scolastico
  2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 
 
  1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018
nella regione Abruzzo e nelle  altre  regioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «e 2017/2018»; 
  b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell'anno 2017 ed  euro
5 milioni nell'anno 2018»; 
  c) al comma 5, alinea, le parole: «ed  euro  15  milioni  nell'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro  10  milioni  nell'anno
2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»; 
  d) al comma 5, lettera a), dopo le parole:  «5  milioni  nel  2016»
sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»; 
  e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono  sostituite
dalle seguenti: «10 milioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del  decreto
          legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   15
          dicembre 2016,  n.  229,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  18-bis  (Misure  urgenti  per   lo   svolgimento
          dell'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico
          2016/2017 e 2017/2018 i dirigenti degli  Uffici  scolastici
          regionali di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  con  riferimento  alle
          istituzioni scolastiche ed educative i  cui  edifici,  siti
          nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo
          1,  sono  stati  dichiarati   parzialmente   o   totalmente
          inagibili a  seguito  di  tali  eventi  sismici,  a  quelle
          ospitate in strutture temporanee di emergenza  e  a  quelle
          che ospitano alunni sfollati,  al  fine  di  consentire  la
          regolare  prosecuzione   delle   attivita'   didattiche   e
          amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
          di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado  di
          scuola, dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei  limiti
          delle risorse previste  al  comma  2.  Inoltre  i  medesimi
          dirigenti possono: 
              a) istituire con loro decreti,  previa  verifica  delle
          necessita' aggiuntive, ulteriori  posti  di  personale,  da
          attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
          scolastico 2016/2017 e 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1,
          comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  nonche'  di
          personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); 
              b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale  ATA
          e gli educatori o, per  il  personale  in  servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
          seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
              2. Per l'adozione delle misure di cui al  comma  1,  e'
          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
          10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018.
          Dette  somme  sono  ripartite  tra  gli  Uffici  scolastici
          regionali   interessati   con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
          costituiscono limite di spesa per le attivita'  di  cui  al
          comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto,  i  termini
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123, sono ridotti  a  due  giorni,  incrementabili
          fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in
          ogni caso fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  6  del
          medesimo decreto legislativo. 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al
          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese
          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le
          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento
          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al
          pagamento delle spese per il personale supplente. 
              4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,   i   dirigenti
          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in
          deroga al regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  4
          della legge 3  maggio  1999,  n.  124,  fermo  restando  il
          criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'  a
          coloro che si  sono  resi  preventivamente  disponibili  ad
          accettare i contratti offerti dall'istituzione  scolastica.
          Al  fine  di  acquisire  la  preventiva  disponibilita'  ad
          accettare i posti di cui al  presente  comma,  i  dirigenti
          degli Uffici scolastici regionali di cui  all'articolo  75,
          comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicano nel proprio sito  istituzionale  apposito  bando
          con  specifica  della  tempistica  di  presentazione  delle
          relative domande. 
              5. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni
          nell'anno  2017  ed  euro  5  milioni  nell'anno  2018,  si
          provvede: 
              a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5  milioni
          nel     2018,     mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  la  quota
          afferente al funzionamento; 
              b)  quanto  ad  euro  10  milioni  nel  2017,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».