Art. 12 
 
 
                     Costo standard per studente 
 
  1. Per costo standard per studente  delle  universita'  statali  si
intende il  costo  di  riferimento  attribuito  al  singolo  studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di  studio,  tenuto  conto
della  tipologia  di  corso,  delle  dimensioni  dell'ateneo  e   dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l'universita'. In attuazione di quanto  disposto  dall'articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento  per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo. 
  2. La determinazione e l'eventuale  aggiornamento  del  modello  di
calcolo del costo standard di ateneo sono  definiti  sulla  base  dei
seguenti criteri e relativi indici di costo: 
    a) criterio del costo del personale docente: si  utilizzano  come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di  riferimento,  cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di ateneo del professore di  I  fascia.  Nella  determinazione  della
dotazione di docenza si utilizza come  numero  standard  di  studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico  tecnologica  e
umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il  60  per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto  in  sede
di accreditamento, in modo da tenere  conto  dei  costi  fissi  della
docenza necessaria per l'accreditamento; 
    b) criterio del costo della docenza a contratto: e'  riferito  al
monte ore di didattica integrativa  aggiuntiva  stabilito  in  misura
pari al 30 per cento  del  monte  ore  di  didattica  standard  della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore  medio  di  120
ore per i professori e 60 ore per i ricercatori; 
  c) criterio del costo  del  personale  tecnico  amministrativo:  si
attribuisce una dotazione standard pari ad una  unita'  di  personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera  a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed  esperti  linguistici  pari  a
quelli in servizio presso l'ateneo; 
  d)  criterio  dei  costi  di  funzionamento  e  di  gestione  delle
strutture didattiche, di ricerca e di  servizio  dei  diversi  ambiti
disciplinari: il  costo  e'  stimato  sulla  base  degli  oneri  medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto  dei  costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli
iscritti. 
  (( 2-bis. A decorrere  dall'anno  2018  la  dotazione  standard  di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e'  determinata  in  modo  che
rimanga costante quando il numero di  studenti  e'  compreso  tra  le
numerosita' minime e massime per  ogni  classe  di  corso  di  studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6. )) 
  3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti ((  economici  e
territoriali )) in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo
standard di ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura
perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento  rispetto
al costo standard medio nazionale, in  base  alla  diversa  capacita'
contributiva degli  studenti  iscritti  all'universita',  determinata
tenendo  conto  del  reddito  medio  familiare   della   ripartizione
territoriale, (( di  norma  a  livello  regionale,  ))  ove  ha  sede
l'ateneo. 
  4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione
dei finanziamenti per  le  universita'  statali  sono  confermate  le
assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e  2016  a  valere
sul fondo di finanziamento  ordinario  che,  in  relazione  al  costo
standard per studente, sono state attribuite in coerenza  con  quanto
definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare  gia'  indicato  nei  decreti
ministeriali di attribuzione del FFO. 
  5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base  al  criterio
del costo standard  per  studente  e'  fissata  con  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  relativo
ai criteri di riparto del  fondo  di  finanziamento  ordinario  entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento  e  il  22  per  cento  del
relativo stanziamento, al  netto  degli  interventi  con  vincolo  di
destinazione.  Al  fine  di  assicurare  il  tempestivo  riparto  dei
finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e
i dati sugli studenti utilizzati per il  riparto  del  FFO  dell'anno
2016. 
  6. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto  )),  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  acquisti
i pareri di CRUI e  ANVUR,  si  provvede  alla  rideterminazione  del
modello di calcolo del costo standard per  studente  sulla  base  dei
criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di  cui
al comma 3, che tenga conto  della  diversa  accessibilita'  di  ogni
universita' in funzione della rete dei trasporti e dei  collegamenti.
Tale ulteriore importo e'  parametrato  rispetto  al  costo  standard
medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento. 
  7. Il decreto di cui al comma 6  ha  validita'  triennale  e  trova
applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di
una percentuale del FFO, al netto degli  interventi  con  vincolo  di
destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il
2 per cento e  il  5  per  cento  all'anno,  in  modo  da  sostituire
gradualmente la quota di finanziamento  determinata  sulla  base  del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento. 
  (( 8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente  di
ateneo  e'  moltiplicato  per  il  numero  di  studenti  regolarmente
iscritti al corso di studi  da  un  numero  di  anni  accademici  non
superiore alla sua durata normale, cui  si  aggiungono  gli  studenti
iscritti al primo anno fuori corso. 
  8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia  e'  concesso,  per
l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di  euro  e,  a
decorrere dall'anno 2018, un contributo  ordinario  di  euro  250.000
annui  a  copertura  degli  oneri  riferibili  al   pagamento   degli
emolumenti  dei  docenti  dei  corsi  di  perfezionamento   istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati  dall'articolo  2  del  medesimo  regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4  milioni  di  euro
per    l'anno     2017,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro  250.000  a  decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera
          f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante  norme  in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario: 
              «Art.  5  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario).  -  1-3
          Omissis 
              4. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a) - e) Omissis; 
              f)  introduzione  del  costo   standard   unitario   di
          formazione per studente in corso, calcolato secondo  indici
          commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
          differenti    contesti    economici,     territoriali     e
          infrastrutturali in cui opera l'universita', cui  collegare
          l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
          parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10  novembre  2008,
          n.  180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio  2009,  n.  1;  individuazione  degli   indici   da
          utilizzare  per  la  quantificazione  del  costo   standard
          unitario di  formazione  per  studente  in  corso,  sentita
          l'ANVUR; 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto
          22 giugno 1939, n. 1076 recante  istituzione  di  corsi  di
          perfezionamento di studi musicali presso la Regia accademia
          di S. Cecilia in Roma: 
              «Art. 1. - Sono istituiti presso la Regia accademia  di
          S. Cecilia corsi di perfezionamento nelle varie  discipline
          musicali. Al termine dei detti corsi saranno  rilasciati  i
          diplomi  corrispondenti  riconosciuti  e   confermati   dal
          Ministro per l'educazione nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  30
          aprile  1985,  n.  163  recante  nuova   disciplina   degli
          interventi dello Stato a favore dello spettacolo: 
              «Art.  2  (Ripartizione  del   Fondo   unico   per   lo
          spettacolo).  -  Il  Fondo  unico  per  lo  spettacolo   e'
          ripartito annualmente tra i diversi  settori,  fatto  salvo
          quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto  alle  leggi
          di riforma, in ragione di quote non  inferiori  al  45  per
          cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento
          per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del
          teatro di prosa ed all'1 per cento per  quelle  circensi  e
          dello spettacolo viaggiante. 
              La residua quota del Fondo e' riservata per far  fronte
          agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5
          della presente legge, nonche' per provvedere  ad  eventuali
          interventi integrativi in base alle  esigenze  dei  singoli
          settori. 
              Il Ministro del turismo e  dello  spettacolo,  in  base
          alle  proposte  formulate  dal  Consiglio  nazionale  dello
          spettacolo,  comunica,   prima   dell'inizio   di   ciascun
          esercizio finanziario, il piano di riparto della  quota  di
          cui al primo comma del presente articolo  al  Ministro  del
          tesoro, che provvede con  propri  decreti  alle  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              Analogamente  si  procede  nel   corso   dell'esercizio
          finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al
          secondo comma.».