(( Art. 12 bis 
 
 
              Ulteriori disposizioni per le universita' 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  18
luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di  incentivazione
le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate:
la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo  per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il  fondo
per  l'edilizia  universitaria   e   per   le   grandi   attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse  di  studio  universitarie  post
lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 recante Norme di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   Regione
          Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni  legislative
          ed amministrative  statali  alla  Provincia  di  Trento  in
          materia di Universita' degli studi: 
              «Art. 5 (Norme per  il  coordinamento  con  il  sistema
          universitario  nazionale).  -   1.   L'Universita',   fermo
          restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa: 
              a)  al  sistema  delle  relazioni  tra  le  universita'
          italiane  ed  europee,  secondo  quanto  previsto  per   le
          universita' statali  dalla  legislazione  statale  e  dalle
          norme dell'Unione europea; 
              b) al sistema nazionale di valutazione delle  attivita'
          e dei risultati. 
              2.  I  docenti   e   i   ricercatori   dell'Universita'
          partecipano, in condizioni di parita', con i  docenti  e  i
          ricercatori degli  altri  Atenei  italiani  alle  procedure
          concorsuali bandite da enti/organi statali ed  europei  per
          l'assegnazione di fondi per la  realizzazione  di  progetti
          didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita'
          con  gli  altri   Atenei   italiani,   l'Universita'   puo'
          concorrere   all'assegnazione   dei   fondi   statali    di
          incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita'
          dei docenti. 
              3. L'Universita' partecipa  agli  organismi  nazionali,
          europei ed internazionali in  materia  di  didattica  e  di
          ricerca nel rispetto delle  rispettive  regolamentazioni  e
          continua  ad  essere  valutata   dall'Organismo   nazionale
          competente  in   materia   di   valutazione   del   sistema
          universitario, a cui la Provincia - sulla base di  apposita
          convenzione - puo' affidare la  valutazione  dei  risultati
          dell'Universita' e degli  enti  provinciali  della  ricerca
          rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti  assegnati  con
          gli  atti  di   programmazione   finanziaria   di   propria
          competenza.». 
              - La legge 14 agosto 1982, n. 590  recante  istituzione
          di nuove universita' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 231 del 23 agosto 1982.