(( Art. 13 bis Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio 1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni.». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio). - 1. - 11. Omissis. 12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita' indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica. Omissis.».