Art. 14 
 
Proroga dei termini per l'effettuazione  degli  investimenti  di  cui
  all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,»  sono
soppresse; 
  b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione  di
cui al presente comma si applica agli investimenti  effettuati  entro
il 31 dicembre 2017, ovvero entro il  ((  30  settembre  2018  )),  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione.». 
  2. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e (( 18 milioni )) di euro per l'anno 2025. 
  3. (( Ai maggiori oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati
in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in  72  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2021
al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2024 e a 18 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede: )) 
  a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2019  al
2024,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; 
  b) (( quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni  di
euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024,  ))  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno   2019,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  d) quanto (( a 18 milioni )) di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma  1
del presente articolo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  9,  della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2017-2019   come
          modificato dalla presente legge: 
              «9. Al fine  di  favorire  processi  di  trasformazione
          tecnologica e digitale secondo il modello «Industria  4.0»,
          per gli investimenti in beni  materiali  strumentali  nuovi
          compresi nell'elenco di cui  all'allegato  A  annesso  alla
          presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato  del
          150 per cento. La disposizione di cui al presente comma  si
          applica agli investimenti effettuati entro il  31  dicembre
          2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a  condizione  che
          entro la data del  31  dicembre  2017  il  relativo  ordine
          risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
          di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del  costo
          di acquisizione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e   di   finanza   pubblica,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49,  comma  2,
          lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89: 
              «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui).  -  1.
          Omissis. 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              Omissis.».