(( Art. 15 quater Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 come modificato dalla presente legge: «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora gia' applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.». - Il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224, del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.