(( Art. 15 quinquies 
 
 
        Contributo alle province e alle citta' metropolitane 
 
  1. In considerazione dell'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo  di
12 milioni di euro  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  20  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' attribuito per l'anno 2017 alla
citta' metropolitana di Milano. 
  2. Alle province  e  alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28  milioni  di  euro  a
favore delle citta' metropolitane.  Le  risorse  di  cui  al  periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da  definire,  su
proposta dell'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  con   decreto   del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine  della
proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4  settembre  2017,  attesta  all'UPI,  tramite   posta   elettronica
certificata,  la  necessita'  di   risorse   per   il   perseguimento
dell'equilibrio  di  parte   corrente,   risultante   dal   prospetto
«equilibri di bilancio» di cui all'allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle  funzioni  fondamentali.
Tale prospetto e' formulato in coerenza con  lo  schema  di  bilancio
presentato  dallo  stesso  presidente  della   provincia   ai   sensi
dell'articolo 174, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  asseverato  dall'organo  di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando  l'integrale
utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di  parte  corrente,
limitatamente  alle  funzioni  fondamentali.  Tale  attestazione   e'
verificata dalla Sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro  dieci  giorni  dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del  contributo
di cui al presente  comma  all'ordine  del  giorno  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il  decreto  e'  comunque  adottato
tenendo anche conto della stima  dell'equilibrio  corrente  2016,  al
netto  dell'utilizzo  dell'avanzo  sulla  base  degli   ultimi   dati
disponibili relativi all'anno 2016. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede: 
  a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non piu'
dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma  979,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme  restano  acquisite
all'erario; 
  b) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo  20
          del  decreto-legge  24   aprile   2017,   n.   50   recante
          disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96: 
              «Art. 20 (Contributo  a  favore  delle  province  delle
          regioni a statuto ordinario). - 1. (Omissis) 
              1-bis.  Alle  citta'  metropolitane  delle  regioni   a
          statuto   ordinario,   per   l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'articolo 1  della  legge  7  aprile
          2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di  12
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018.  Le
          risorse di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  secondo
          criteri e importi da definire, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  con  decreto
          del Ministero dell'interno, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire
          il  mantenimento  della  situazione  finanziaria  corrente.
          Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla
          data della prima iscrizione della proposta di  riparto  del
          contributo di cui al presente comma per  gli  anni  2017  e
          2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
          cui al  secondo  periodo,  puo'  essere  comunque  adottato
          ripartendo  il  contributo  in  proporzione  agli   importi
          indicati per ciascuna citta' metropolitana nella tabella  3
          allegata al presente decreto.». 
              - La legge 7 aprile 2014, n.  56  recante  disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          81 del 7 aprile 2014. 
              - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
          disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 174, comma  1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267 recante Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali: 
              «Art. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio
          e dei suoi  allegati).  -  1.  Lo  schema  di  bilancio  di
          previsione,   finanziario   e   il   Documento   unico   di
          programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e  da
          questo presentati  all'organo  consiliare  unitamente  agli
          allegati entro il 15 novembre di ogni anno  secondo  quanto
          stabilito dal regolamento di contabilita'.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,
          lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante
          disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96: 
              «Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta'
          metropolitane). - 1. Per l'esercizio 2017, le province e le
          citta' metropolitane: 
              a) possono predisporre il bilancio di previsione per la
          sola annualita' 2017; 
              b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri
          finanziari, possono applicare  al  bilancio  di  previsione
          l'avanzo libero e destinato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 979, della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  i  quali
          compiono  diciotto  anni  di  eta'   nell'anno   2016,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».