(( Art. 16 bis 
 
 
Contributo per interventi di ripristino e messa  in  sicurezza  sulla
                    tratta autostradale A24 e A25 
 
  1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e  Lazio  ed
al fine di consentire  l'immediata  esecuzione  degli  interventi  di
ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24  e  A25
che si rendono necessari in  conseguenza  degli  eventi  sismici  del
2009, del 2016 e del 2017 e' autorizzato un contributo di 50  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al  2025  a  favore  della
societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  50  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Il valore degli interventi di ripristino e  messa  in  sicurezza
autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nonche' il contributo di cui  al  presente  articolo  sono  riportati
nell'aggiornamento del  piano  economico-finanziario  della  societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»