(( Art. 16 quinquies 
 
 
Tavolo per il riordino della disciplina dei  servizi  automobilistici
                interregionali di competenza statale 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dal seguente:  «Per  i  servizi  di  linea  di  competenza
statale, gli  accertamenti  sulla  sussistenza  delle  condizioni  di
sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3,  comma
2, lettera g), del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,
relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono  validi  fin
quando  non  sia  accertato  il  venir  meno  delle   condizioni   di
sicurezza»; 
  b) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente: 
  «12-bis. Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,  da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo  di  lavoro
finalizzato a individuare i principi e  i  criteri  per  il  riordino
della  disciplina  dei  servizi  automobilistici  interregionali   di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla  tutela  dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati  livelli  di  sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti,  nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative  e
del Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che  operi  in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti  compensi  di
alcun tipo,  gettoni  ne'  rimborsi  spese.  Dall'istituzione  e  dal
funzionamento del tavolo  di  lavoro  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   27   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50  recante  disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1. -
          11. (Omissis) 
              12. L'articolo 9, comma  2-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. All'articolo  1,  comma  615,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre  2017'  sono
          sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
          di linea di  competenza  statale,  gli  accertamenti  sulla
          sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
          servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
          all'ubicazione delle  aree  di  fermata,  sono  validi  fin
          quando non sia accertato il venir meno delle condizioni  di
          sicurezza". 
              12-bis. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, da adottare entro il 30  ottobre  2017,
          e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a  individuare
          i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale, anche avendo specifico riguardo  alla  tutela  dei
          viaggiatori e garantendo agli stessi  adeguati  livelli  di
          sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano  i
          rappresentanti, nel numero massimo  di  due  ciascuno,  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   del
          Ministero dello sviluppo economico, delle  associazioni  di
          categoria del settore maggiormente  rappresentative  e  del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  (CNCU),
          nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato  che
          operi in almeno quattro regioni e  che  non  aderisca  alle
          suddette associazioni. Ai componenti del tavolo  di  lavoro
          non sono corrisposti compensi di alcun  tipo,  gettoni  ne'
          rimborsi spese. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del
          tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'articolo  3,  comma  2,   lettera   g)   del   decreto
          legislativo 21 novembre  2005,  285  recante  riordino  dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale: 
              «Art. 3 (Accesso al Mercato). - 1. Omissis. 
              2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare  servizi
          di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,  deve
          soddisfare le seguenti condizioni: 
              a) essere in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
          vigente normativa in materia di accesso alla professione di
          trasportatore su strada  di  persone,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  dicembre  2000,  n.  395,   e   successive
          modificazioni; 
              b) possedere la certificazione relativa  alla  qualita'
          aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000  nella  versione
          piu' recente; 
              c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di
          rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e  le  norme
          del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; 
              d) rispettare le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 5, del Regolamento (CEE) n.  1191/69  del  26  giugno
          1969 del Consiglio, cosi' come sostituito  dal  Regolamento
          (CEE) n. 1893/91 del  20  giugno  1991  del  Consiglio,  in
          materia di separazione contabile, nell'ipotesi  in  cui  la
          medesima gestisca anche servizi  soggetti  ad  obblighi  di
          servizio pubblico; 
              e) disporre  di  personale,  impianti  e  strutture  in
          misura idonea  ad  assicurare  il  regolare  esercizio  del
          servizio di linea; 
              f) disporre di autobus classificati, ai sensi del  D.M.
          23 dicembre 2003 del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del  6
          febbraio 2004,  come  classe  "B"  o  classe  "III"  e  non
          acquistati con sovvenzioni pubbliche  di  cui  non  possano
          beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad
          assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal
          1° gennaio 2011, le  imprese  devono  disporre  di  autobus
          immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni; 
              g)  ottenere,  da  parte  dei  competenti  organi   del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  il  nulla
          osta, ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di
          sicurezza,  sul  percorso  e  sulle  aree  di  fermata  del
          servizio di linea proposto; 
              Omissis.»