(( Art. 16 sexies 
 
Disposizioni   urgenti   per   il   proseguimento   delle   attivita'
  emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma  e  per
  l'efficacia delle attivita' di protezione civile 
 
  1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  2.  In   considerazione   della   complessita'   della   situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi  sismici  di  forte
intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  la  durata  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso  in  relazione  ai  successivi
eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del  31  ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato  con
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  per  un  periodo  massimo
ulteriore di centottanta  giorni.  Conseguentemente,  allo  scopo  di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di
assistenza  nel  prolungamento  della  fase   di   prima   emergenza,
assicurando le necessarie attivita' senza soluzione  di  continuita',
oltre che per far fronte  all'anticipazione  disposta  ai  sensi  del
comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
come sostituito dal  comma  3  del  presente  articolo,  al  comma  1
dell'articolo  20-ter  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
parole: «fino a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«fino a 700 milioni di euro». 
  3. All'articolo 28 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13.  Ad  esclusione  degli  interventi  che  sono   ricompresi   e
finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi
per  la  ricostruzione,  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti  si  provvede  nel  limite
delle risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui  all'articolo  4.  Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di  assicurare  il
proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente  decreto,   con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d'intesa con il Commissario del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e'  assegnata  la
somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea di cui  al  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.». 
  4. Al fine di garantire  l'omogeneita'  operativa  delle  attivita'
funzionali al monitoraggio e  al  coordinamento  delle  attivita'  di
rendicontazione delle  risorse  finanziarie  provenienti  dall'Unione
europea nonche'  di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti
amministrativo-contabili di cui  al  comma  2  dell'articolo  42  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in  relazione  agli  eventi
sismici che hanno interessato  il  territorio  delle  regioni  Lazio,
Marche,  Umbria  e  Abruzzo  dal  24  agosto  2016,  l'autorizzazione
prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio  2019.  Ai  relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000  per  l'anno  2018  e  in  euro
190.000  per  l'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
1,  del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  229  del  2016,  come  incrementata
dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le  parole:  «con  le  medesime   modalita',   su   richiesta   delle
Amministrazioni interessate,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di   impiego   e   la
ripartizione delle risorse.». 
  6. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  7,  le  parole:  «esclusivamente  per  quelli»  sono
soppresse; 
  b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli  obblighi  dichiarativi  di
legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle  imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito  degli  eventi
sismici verificatisi nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
  7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono  riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone  fisiche  che
alla data degli eventi sismici si trovavano  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
  a)  risultavano  proprietarie  o  titolari  di  diritti  reali   di
godimento relativi  ad  immobili  ubicati  nei  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
  b)  risultavano  proprietarie  o  titolari  di  diritti  reali   di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori  dei  comuni  di
Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fabriano  e  Spoleto   e
dichiarati inagibili  ai  sensi  del  secondo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 1 del presente decreto; 
  c)  risultavano  proprietarie  o  titolari  di  diritti  reali   di
godimento relativi  ad  immobili  distrutti  o  dichiarati  inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e  2-bis  al  presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra  i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 
  7-quater. Le esenzioni previste dal  comma  7-bisnon  si  applicano
qualora al momento dell'apertura  della  successione  l'immobile  sia
stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 
  7-quinquies. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di
rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di  registro  o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano  i  requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della  presente  disposizione.  Con  riguardo  alle
somme  rimborsate  ai  sensi  del  primo  periodo  non  sono   dovuti
interessi». 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis
a 7-quater, valutati in euro 50.000 a  decorrere  dall'anno  2017,  e
agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso  7-quinquies,
pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  4,  del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  recante  Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del  2016,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15  dicembre  2016,  n.  229  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. - 3.
          (Omissis) 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data del 31  dicembre  2017,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2.  Il  mancato
          rispetto del termine e delle modalita' di cui  al  presente
          comma  determina  l'inammissibilita'   della   domanda   di
          contributo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  5,  comma  1-bis,
          della legge 24 febbraio 1992, n.  225  recante  istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile: 
              «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di  ordinanza).  -
          1.(Omissis) 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   20-ter   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.   8   recante   nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20-ter (Disposizioni finanziarie). - 1.  Al  fine
          di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi  a
          favore delle aree del  centro  Italia  colpite  dal  sisma,
          nelle  more  dell'accredito  dei   contributi   dell'Unione
          europea a carico  del  Fondo  di  solidarieta'  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002,   come   modificato   dal
          regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello  Stato  -  Ispettorato  generale   per   i   rapporti
          finanziari  con  l'Unione  europea,  su   richiesta   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione  civile,  attestante  le   esigenze   di   cassa
          derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento
          degli interventi ammissibili al  contributo  del  Fondo  di
          solidarieta' europeo, dispone le  occorrenti  anticipazioni
          di risorse, fino a 700 milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita' finanziarie del Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  recante  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del  2016,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 28 (Disposizioni  in  materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici). - 1.  Allo  scopo  di  garantire  la
          continuita' operativa delle azioni poste  in  essere  prima
          dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 2  dell'ordinanza
          del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
          2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016,  n.
          391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.
          394, ed i provvedimenti adottati ai  sensi  delle  medesime
          disposizioni. 
              2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
          Umbria, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  approvano  il
          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente
          decreto. (118) (125) 
              3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 
              a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per  la
          migliore gestione delle  macerie  derivanti  dai  crolli  e
          dalle demolizioni; 
              b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare  il
          complesso delle attivita' da porre in essere  per  la  piu'
          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di
          completamento degli interventi; 
              c)  assicurare,  attraverso  la  corretta  rimozione  e
          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le
          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici
          crollati; 
              d) operare interventi di demolizione di tipo  selettivo
          che tengano conto delle diverse tipologie di materiale,  al
          fine  di  favorire  il  trattamento  specifico  dei  cumuli
          preparati,  massimizzando  il  recupero  delle  macerie   e
          riducendo i costi di intervento; 
              e)  limitare  il  volume  dei  rifiuti  recuperando   i
          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la
          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi
          sismici di cui all'articolo  1,  e  se  non  utilizzati  il
          ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo  al
          Comune da cui provengono tali materiali. 
              4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive   modificazioni,   i
          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli
          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di
          cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
          di demolizione e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti
          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di
          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile
          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in
          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di
          origine dei materiali stessi, in deroga  all'articolo  183,
          comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n.  152
          del 2006. 
              5. Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di
          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'
          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico
          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le
          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il
          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono
          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle
          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di
          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove
          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative
          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai
          sensi  dell'articolo  5   dell'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016,  n.
          393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
          tutela  del  patrimonio  culturale,  ove   necessarie,   si
          intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato  mediante
          annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
          Ministero che partecipa alle operazioni. 
              6. La  raccolta  dei  materiali  di  cui  al  comma  4,
          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree
          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le
          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche
          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi
          incaricate.  Le  predette  attivita'  di  trasporto,   sono
          effettuate senza lo svolgimento di analisi  preventive.  Il
          Centro di  coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a  prendere  in
          consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
          oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
          amministrativi, e' considerato produttore dei materiali  il
          Comune  di  origine  dei  materiali   stessi,   in   deroga
          all'articolo 183, comma 1, lettera f), del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali  di
          cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle  aree
          urbane su suolo  privato,  l'attivita'  di  raccolta  e  di
          trasporto viene effettuata con  il  consenso  del  soggetto
          avente titolo alla concessione dei finanziamenti  agevolati
          per   la   ricostruzione    privata    come    disciplinato
          dall'articolo  6.  A  tal  fine,  il  Comune   provvede   a
          notificare, secondo le  modalita'  previste  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge  in   materia   di   notifica   dei
          provvedimenti   amministrativi   ovvero   secondo    quelle
          stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente
          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla
          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso
          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
          materiali. (119) (126) 
              6-bis. Al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai
          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti
          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di
          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove
          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione
          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di
          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
          ministeriale di cui al comma 5. 
              7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2018, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2018,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2018  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  autorizza,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva
          (R13) e recupero (R5) di flussi  omogenei  di  rifiuti  per
          l'eventuale   successivo   trasporto   agli   impianti   di
          destinazione finale  della  frazione  non  recuperabile.  I
          rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo  quanto
          stabilito  dall'articolo  177,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  stabilisce  le
          modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
          di cui al comma  4  raccolti  e  trasportati,  nonche'  dei
          rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
              8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui  al
          comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei  materiali  senza
          lo  svolgimento  di  analisi  preventive,  procedono   allo
          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la
          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli
          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti
          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa
          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5,  la  separazione  e  cernita  dal
          rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei  rifiuti
          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti
          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 
              9. Al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al  minimo
          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani
          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza
          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati
          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare
          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di
          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli
          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia
          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)
          territorialmente competenti. 
              10. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche
          a seguito di ispezione visiva, la presenza di  amianto  non
          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'
          attribuito il codice CER 17.06.05* e sono  gestiti  secondo
          le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non
          possono essere movimentati,  ma  perimetrati  adeguatamente
          con  nastro  segnaletico.  L'intervento  di   bonifica   e'
          effettuato  da  una   ditta   specializzata.   Qualora   il
          rinvenimento  avvenga  durante  la  raccolta,  il   rifiuto
          residuato  dallo   scarto   dell'amianto,   sottoposto   ad
          eventuale  separazione  e  cernita  di  tutte  le   matrici
          recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei  RAEE,  mantiene
          la classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
          codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le  modalita'  di
          cui al presente articolo. Qualora il  rinvenimento  avvenga
          successivamente al conferimento presso il sito di  deposito
          temporaneo, il rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale
          contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
          cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
          e dei RAEE, mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano
          non pericoloso con codice CER 20.03.99  e  come  tale  deve
          essere gestito  per  l'avvio  a  successive  operazioni  di
          recupero e smaltimento. In  quest'ultimo  caso  i  siti  di
          deposito  temporaneo  possono  essere   adibiti   anche   a
          deposito, in area separata ed appositamente  allestita,  di
          rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli  interventi  di
          bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di  asportare  e
          smaltire   correttamente   tutto   il   materiale,   devono
          presentare   all'Organo   di   Vigilanza   competente   per
          territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
          256 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81.  Tale
          piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
          pubblica dell'azienda unita' sanitaria  locale  competente,
          che entro 24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'
          pubblica individuano un nucleo  di  operatori  esperti  che
          svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai  cittadini
          per il supporto sugli aspetti di competenza. 
              12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
          le  aziende  unita'   sanitaria   locale   territorialmente
          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei
          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento
          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di
          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano
          la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
              13. Ad esclusione degli interventi che sono  ricompresi
          e finanziati nell'ambito del  procedimento  di  concessione
          dei contributi per la ricostruzione, agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente articolo ed a quelli  relativi
          alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento
          dei  rifiuti  si  provvede   nel   limite   delle   risorse
          disponibili  sul  fondo   di   cui   all'articolo   4.   Le
          amministrazioni coinvolte operano  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,  senza
          soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
          del presente articolo, in anticipazione rispetto  a  quanto
          previsto dall'articolo 4, comma 3,  del  presente  decreto,
          con ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile, adottata d'intesa con il  Commissario  del  Governo
          per la ricostruzione nei territori  interessati  dal  sisma
          del 24 agosto 2016, e'  assegnata  la  somma  di  euro  100
          milioni a valere sulle  risorse  rivenienti  dal  Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 
              13-bis.  In  deroga  all'articolo   266   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i
          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per
          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di
          cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di
          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a
          13-octies del presente articolo. 
              13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del   comma   1
          dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e all'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  i  materiali
          di cui al comma 13-bis del presente  articolo,  qualora  le
          concentrazioni di elementi e composti di cui  alla  tabella
          4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012  non
          superino  i   valori   delle   concentrazioni   soglia   di
          contaminazione indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato
          5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla   specifica
          destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
          potranno essere trasportati e depositati,  per  un  periodo
          non  superiore  a  diciotto  mesi,  in  siti  di   deposito
          intermedio, preliminarmente individuati,  che  garantiscano
          in ogni caso un livello di sicurezza ambientale,  assumendo
          fin dall'origine la qualifica  di  sottoprodotto  ai  sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  qq),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              13-quater.  Ai   fini   dei   conseguenti   adempimenti
          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei
          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale
          il produttore puo' affidare detti materiali. 
              13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del  comma
          1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al  comma
          13-bis  del   presente   articolo   non   ha   obbligo   di
          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del
          sottoprodotto. (124) 
              13-sexies. E' competenza del produttore  dei  materiali
          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui
          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti
          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1
          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              13-septies. In deroga al comma 2  dell'articolo  41-bis
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il
          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al
          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              13-octies. Il produttore dei materiali di cui al  comma
          13-bis  del  presente  articolo  si   accerta   che   siano
          rispettate le condizioni di cui al  comma  1  dell'articolo
          41-bis del decreto-legge n. 69 del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro
          utilizzo.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 42  del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  recante  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del  2016,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art.  42  (Coordinamento  con  le  attivita'   e   gli
          interventi attivati nella fase di prima  emergenza).  -  1.
          (Omissis) 
              2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   assicura,   ove
          necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al
          comma    1,    il    completamento     dei     procedimenti
          amministrativo-contabili relativi alle  attivita'  ed  agli
          interventi attivati nel quadro  di  quanto  previsto  dagli
          articoli 1 e 2 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile 26 agosto  2016,  n.  388,  con  le
          ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili,
          a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio  dei
          ministri,  da  adottare  ai  sensi   di   quanto   previsto
          dall'articolo 5 della legge n. 225  del  1992,  sulla  base
          della quantificazione dei  relativi  fabbisogni,  a  valere
          sulla  dotazione  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
          (FEN).». 
              - Si riporta il testo dei commi  1  e  4  dell'articolo
          50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli   eventi   sismici   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
          Comuni e del Dipartimento della protezione civile). - 1. 
              2. - 3- septies. (Omissis) 
              4.   Al   fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'
          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di
          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
          1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con
          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un
          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo
          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di
          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui
          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite
          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di
          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  comma  1  del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  recante  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del  2016,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50  recante  disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art.  42  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle   aree
          terremotate,  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del
          decreto-legge n. 189 del  2016,  Fondo  per  i  contenziosi
          connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
          cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge  n.  113
          del 2016, e  contributi  per  interventi  di  ripristino  o
          ricostruzione). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 4,  comma
          1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
          incrementato di 63 milioni di euro per l'anno  2017  e  132
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019  anche
          per far fronte ai  fabbisogni  finanziari  derivanti  dalla
          prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione
          a seguito della cessazione dello stato di emergenza. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 41  del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50  recante  disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 41(Fondo da ripartire per  l'accelerazione  delle
          attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici).  -
          1. 3 3. (Omissis) 
              4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a  50
          milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2018  e  2019,  puo'  essere  destinata
          all'acquisto e manutenzione dei  mezzi  occorrenti  per  le
          operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di
          impiego e la ripartizione delle risorse.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   48   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  recante  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del  2016,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi). -  1. -  6.
          (Omissis) 
              7. Le persone fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2. Il deposito delle istanze,  dei  contratti  e  dei
          documenti effettuato presso  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito   dal
          presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
          medesimi effetti della registrazione  eseguita  secondo  le
          modalita' disciplinate dal testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
          si procede al rimborso dell'imposta di  registro,  relativa
          alle istanze e ai documenti di cui al  precedente  periodo,
          gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8. 
              7-bis.  Fatto  salvo   l'adempimento   degli   obblighi
          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di
          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili
          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi
          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
              7-ter. Le  esenzioni  previste  dal  comma  7-bis  sono
          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni
          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si
          trovavano in una delle seguenti condizioni: 
              a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali
          di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui
          agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
              b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali
          di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei
          comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,  Fabriano
          e Spoleto e  dichiarati  inagibili  ai  sensi  del  secondo
          periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto; 
              c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali
          di godimento relativi ad immobili  distrutti  o  dichiarati
          inagibili ubicati in comuni delle regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati
          1, 2 e 2-bis al presente decreto, qualora sia dimostrato il
          nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi  e
          gli eventi sismici occorsi a far data dal 24  agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non  si
          applicano   qualora   al   momento   dell'apertura    della
          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o
          ricostruito, in tutto o in parte. 
              7-quinquies.   Con    provvedimento    del    direttore
          dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso
          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di
          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di
          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle
          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono
          dovuti interessi. 
              Omissis.».