(( Art. 16 septies 
 
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni  colpiti  dagli
  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1.  Al  fine  di  garantire   l'utilizzazione   degli   avanzi   di
amministrazione  per  investimenti  legati   al   recupero   e   alla
sistemazione  di  pubblici  edifici  e  infrastrutture,  all'articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
«investimenti connessi alla ricostruzione» sono inserite le seguenti:
«, al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale  nonche'  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  43-bis,  comma  1,
          del  decreto-legge  24   aprile   2017,   n.   50   recante
          disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 43-bis (Assegnazione di spazi finanziari).  -  1.
          Al  fine  di  favorire  gli  investimenti   connessi   alla
          ricostruzione,    al    miglioramento    della    dotazione
          infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle
          strutture  destinati  a  servizi  per  la  popolazione,  da
          realizzare   attraverso   l'utilizzo   dei   risultati   di
          amministrazione degli esercizi precedenti e il  ricorso  al
          debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati  agli
          enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          spazi finanziari  nell'ambito  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese  sostenute
          per i predetti investimenti. 
              Omissis.».