(( Art. 16 septies Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «investimenti connessi alla ricostruzione» sono inserite le seguenti: «, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 43-bis (Assegnazione di spazi finanziari). - 1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. Omissis.».