(( Art. 16 octies 
 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
                                 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma  17,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,»  sono
inserite le seguenti: «compresi  i  titolari  di  redditi  di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione  alle  ritenute  subite,»  e
dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente  versato,»  sono
inserite  le  seguenti:  «nei  limiti  della  spesa  autorizzata  dal
presente comma,»; 
  b)  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i   seguenti:   «Il
contribuente  che  abbia  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia  presentato  le  dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare  l'istanza  gia'
presentata  con  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del  rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso,  che
devono essere forniti  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  ai
contribuenti che abbiano  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le  dichiarazioni
dei  redditi  e  non  abbiano  provveduto  all'integrazione.  Per   i
contribuenti  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente   nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono  stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma»; 
  c) il quarto periodo e' soppresso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 665, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990, che ha interessato le province di Catania,  Ragusa  e
          Siracusa,   individuati   ai    sensi    dell'articolo    3
          dell'ordinanza del  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile  21  dicembre  1990,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,  che  hanno
          versato imposte per il triennio 1990-1992  per  un  importo
          superiore al 10 per cento previsto dall'articolo  9,  comma
          17, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni, compresi i titolari  di  redditi  di  lavoro
          dipendente, nonche' i  titolari  di  redditi  equiparati  e
          assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione  alle
          ritenute subite, hanno diritto, con  esclusione  di  quelli
          che   svolgono   attivita'   d'impresa,   per    i    quali
          l'applicazione  dell'agevolazione  e'  sospesa  nelle  more
          della  verifica  della  compatibilita'  del  beneficio  con
          l'ordinamento dell'Unione europea, al  rimborso  di  quanto
          indebitamente versato, nei limiti della  spesa  autorizzata
          dal presente comma, a  condizione  che  abbiano  presentato
          l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e
          successive modificazioni. Il termine di  due  anni  per  la
          presentazione  della  suddetta  istanza  e'   calcolato   a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  28
          febbraio 2008, n. 31, di conversione del  decreto-legge  31
          dicembre  2007,  n.  248.   Il   contribuente   che   abbia
          tempestivamente presentato un'istanza di rimborso  generica
          ovvero priva di documentazione e, per  gli  anni  d'imposta
          1990, 1991 e 1992, non abbia  presentato  le  dichiarazioni
          dei redditi,  entro  il  30  ottobre  2017  puo'  integrare
          l'istanza gia' presentata  con  i  dati  necessari  per  il
          calcolo del rimborso. Successivamente al 30  ottobre  2017,
          gli uffici dell'Agenzia delle  entrate  richiedono  i  dati
          necessari per il calcolo del rimborso,  che  devono  essere
          forniti  entro  sessanta   giorni   dalla   richiesta,   ai
          contribuenti   che   abbiano   tempestivamente   presentato
          un'istanza   di   rimborso   generica   ovvero   priva   di
          documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992,
          non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi  e  non
          abbiano provveduto  all'integrazione.  Per  i  contribuenti
          titolari di redditi di lavoro dipendente  nonche'  titolari
          di redditi equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente  che  hanno  presentato  la  dichiarazione   dei
          redditi modello 740 per  le  stesse  annualita',  l'importo
          oggetto   di   rimborso   viene   calcolato    direttamente
          dall'Agenzia  delle  entrate  in  funzione  delle  ritenute
          subite a titolo di lavoro dipendente in essa  indicate.  In
          relazione alle  istanze  di  rimborso  presentate,  qualora
          l'ammontare delle  stesse  ecceda  le  complessive  risorse
          stanziate dal presente comma, i  rimborsi  sono  effettuati
          applicando la riduzione percentuale del 50 per cento  sulle
          somme dovute;  a  seguito  dell'esaurimento  delle  risorse
          stanziate   dal   presente    comma    non    si    procede
          all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro
          il 30 settembre 2017, sono  stabilite  le  modalita'  e  le
          procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei  limiti
          di spesa stabiliti  dal  presente  comma.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 30 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2015-2017. Per l'anno 2015  il  complesso  delle
          spese finali per la regione Molise e' determinato,  sia  in
          termini di competenza sia in termini di cassa, dalla  somma
          delle spese correnti e in  conto  capitale  risultanti  dal
          consuntivo  al  netto   di   quelle   effettuate   per   la
          ricostruzione e  il  ripristino  dei  danni  causati  dagli
          eventi  sismici   dell'ottobre   e   del   novembre   2002.
          L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5  milioni  di
          euro per l'anno  2015.  Alla  compensazione  degli  effetti
          finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al  periodo
          precedente, pari a 5 milioni di euro per  l'anno  2015,  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni.».