Art. 13. 
                   Imprese di produzione teatrale 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto,  e'  concesso  un  contributo  alle  imprese  di  produzione
teatrale, commedia musicale e operetta che  effettuino  nell'anno  un
minimo  di   milletrecento   giornate   lavorative,   come   definite
all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate  recitative.  Tali
minimi  sono   ridotti,   rispettivamente,   a   novecento   giornate
lavorative, come  definite  all'Allegato  D,  e  a  ottanta  giornate
recitative per le «prime istanze»,  come  definite  nell'articolo  3,
comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi  sono  aumentati
per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a  mille  giornate
lavorative e a novanta giornate recitative e per il  terzo  anno  del
triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate  lavorative  e  a
cento giornate recitative. 
  2. I minimi, richiesti dal comma  1  del  presente  articolo,  sono
pari,  rispettivamente,  a  quattrocento  giornate  lavorative,  come
definite all'Allegato  D,  e  quaranta  giornate  recitative  per  le
imprese o gli organismi nelle quali  ricorrono  i  requisiti  di  cui
all'articolo 3 comma 8. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di  teatro
di innovazione nell'ambito della sperimentazione  e  del  teatro  per
l'infanzia e la gioventu' che effettuino nell'anno un minimo di mille
giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate
recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi  sono
ridotti, rispettivamente,  a  settecento  giornate  lavorative,  come
definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui  al
massimo venti di laboratorio,  per  «prime  istanze»,  come  definite
nell'articolo 3, comma  7,  esclusivamente  per  il  primo  anno  del
triennio.  Tali  minimi  sono  aumentati  per  il  secondo  anno  del
triennio,  rispettivamente,  a  ottocento  giornate  lavorative  e  a
ottanta giornate  recitative  e  per  il  terzo  anno  del  triennio,
rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate
recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di  teatro  di
innovazione ai sensi del presente comma  sara'  comunque  oggetto  di
specifica valutazione da parte della commissione. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  alle  imprese  che  svolgono  una
attivita' continuativa  di  produzione  di  teatro  di  figura  e  di
immagine  di  significativo  rilievo  che  effettuino  un  minimo  di
seicento  giornate  lavorative,  come  definite  all'Allegato  D,   e
sessanta giornate recitative di spettacoli  dedicati  prevalentemente
al repertorio italiano ed  innovativo,  trenta  delle  quali  possono
essere attestate, per la specificita'  dell'attivita'  svolta,  anche
con documentazione diversa dai bordero', integrata  da  attivita'  di
promozione, ricerca, conservazione e trasmissione  della  tradizione,
rassegne e festival. Tali minimi  sono  ridotti,  rispettivamente,  a
trecento giornate lavorative,  come  definite  all'Allegato  D,  e  a
venticinque giornate recitative per «prime  istanze»,  come  definite
nell'articolo 3, comma  7,  esclusivamente  per  il  primo  anno  del
triennio.  Tali  minimi  sono  aumentati  per  il  secondo  anno  del
triennio, rispettivamente, a quattrocento  giornate  lavorative  e  a
quaranta giornate recitative  e  per  il  terzo  anno  del  triennio,
rispettivamente, a cinquecento  giornate  lavorative  e  a  cinquanta
giornate recitative. 
  5. L'attivita' recitativa svolta all'estero e'  riconosciuta  entro
il limite del  quaranta  per  cento  dell'attivita'  programmata.  Si
considerano esclusivamente  le  rappresentazioni  certificabili  come
tali sulla base del contratto con  l'organismo  ospitante  e/o  delle
relative distinte di incasso. 
  6. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a soggetti che svolgono  attivita'
di teatro di  strada  di  significativo  rilievo,  e  che  effettuino
nell'anno  un  minimo  di  quattrocento  giornate  lavorative,   come
definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da
dichiarazioni rilasciate da una pubblica  autorita'.  Sono  richiesti
identici minimi anche per le «prime istanze»  per  ciascun  anno  del
triennio.