Art. 13. Imprese di produzione teatrale 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta che effettuino nell'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e un minimo di centodieci giornate recitative. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a ottanta giornate recitative per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a mille giornate lavorative e a novanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative e a cento giornate recitative. 2. I minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative per le imprese o gli organismi nelle quali ricorrono i requisiti di cui all'articolo 3 comma 8. 3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu' che effettuino nell'anno un minimo di mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a ottocento giornate lavorative e a ottanta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative e a novanta giornate recitative. Il riconoscimento di impresa di produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente comma sara' comunque oggetto di specifica valutazione da parte della commissione. 4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese che svolgono una attivita' continuativa di produzione di teatro di figura e di immagine di significativo rilievo che effettuino un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio italiano ed innovativo, trenta delle quali possono essere attestate, per la specificita' dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dai bordero', integrata da attivita' di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, rassegne e festival. Tali minimi sono ridotti, rispettivamente, a trecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e a venticinque giornate recitative per «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, esclusivamente per il primo anno del triennio. Tali minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative e a quaranta giornate recitative e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate lavorative e a cinquanta giornate recitative. 5. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta entro il limite del quaranta per cento dell'attivita' programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso. 6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti che svolgono attivita' di teatro di strada di significativo rilievo, e che effettuino nell'anno un minimo di quattrocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e quaranta giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorita'. Sono richiesti identici minimi anche per le «prime istanze» per ciascun anno del triennio.