Art. 10 
 
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del  GNL
  non  destinate  all'alimentazione  di  reti  di  trasporto  di  gas
  naturale 
 
  1. Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di
GNL di capacita' uguale o superiore alle 200 tonnellate,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai  fini  degli
obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III e sono soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e d'intesa con le regioni interessate,  nel  rispetto  dei
principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
secondo le modalita' di  cui  all'articolo  9,  commi  4,  6  e  8  e
all'articolo 23 del presente decreto.  
  2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  relative  a  terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto di  cui  all'articolo  46
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge  29
novembre 2007, n. 222, possono chiedere l'autorizzazione a realizzare
le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio  e
al successivo scarico su  navi  o  autobotti  di  parte  di  GNL  non
destinato alla rete nazionale di trasporto  di  gas  naturale,  nelle
modalita' di cui al comma 1. 
  3. L'attivita' di cui al comma  2  non  rientra  tra  le  attivita'
regolate ed e' svolta  in  regime  di  separazione  contabile,  fermo
restando quanto stabilito all'articolo 21 del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164 e dall'articolo  25  del  decreto  legislativo  1
giugno 2011, n. 93. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il
sistema idrico determina le regole di  separazione  contabile,  anche
rispetto a dette attivita', non regolate, al fine di evitare oneri al
sistema regolato. 
  4. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio  di  GNL
di capacita' inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a  50
tonnellate,  nonche'  le   opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e   all'esercizio   degli   stessi
impianti, cui non si applicano le disposizioni  dell'articolo  9  del
presente  decreto,  sono  soggetti  ad  una   autorizzazione   unica,
rilasciata dalla regione o  dall'ente  delegato  dalla  regione,  nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  5. Per gli impianti e le infrastrutture di  cui  al  comma  4  sono
fatte salve le vigenti disposizioni di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto legislativo  26
giugno 2015, n. 105. 
  6. Al termine del procedimento unico, ai sensi degli articoli 14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono  acquisiti  i
pareri  delle  amministrazioni  competenti  in  materia   ambientale,
fiscale e di sicurezza nonche' delle altre  amministrazioni  titolari
degli  interessi  coinvolti  dalla   realizzazione   dell'opera,   e'
rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  di  cui
al comma 4. 
  7.  Le   concessioni   demaniali   rilasciate   nell'ambito   delle
autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree
costiere e delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento  degli
stessi hanno durata almeno decennale. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 46  del  decreto  -  legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, citato nelle note alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 9. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  29  novembre
          2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  21  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 21. Separazione contabile  e  societaria  per  le
          imprese del gas naturale. 
              1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2002  l'attivita'  di
          trasporto e dispacciamento di gas naturale  e'  oggetto  di
          separazione societaria da  tutte  le  altre  attivita'  del
          settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio,
          che  e'  comunque  oggetto  di  separazione   contabile   e
          gestionale dall'attivita' di trasporto e  dispacciamento  e
          di separazione societaria da tutte le altre  attivita'  del
          settore del gas. 
              2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al   comma   1
          l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto  di
          separazione societaria da  tutte  le  altre  attivita'  del
          settore del gas. 
              3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
          di  gas  naturale  puo'  essere  effettuata  unicamente  da
          societa'  che  non  svolgano  alcuna  altra  attivita'  nel
          settore   del   gas   naturale,    salvo    l'importazione,
          l'esportazione, la coltivazione e  l'attivita'  di  cliente
          grossista. 
              4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2003 e in deroga a
          quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale
          che svolgono nel settore del gas  unicamente  attivita'  di
          distribuzione  e  di  vendita  e  che  forniscono  meno  di
          centomila clienti finali separano societariamente le stesse
          attivita' di distribuzione e di vendita. 
              5. In deroga a quanto stabilito nei  commi  precedenti,
          e' fatta  salva  la  facolta'  delle  imprese  del  gas  di
          svolgere attivita' di vendita di gas  naturale,  a  clienti
          diversi da quelli finali, ai soli  fini  del  bilanciamento
          del sistema del gas.". 
              - Il testo  dell'art.  25  del  decreto  legislativo  1
          giugno 2011, n. 93, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 25. Separazione della contabilita' 
              1. Fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  21  del
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  le  imprese  del  gas
          naturale sono tenute  alla  separazione  contabile  tra  le
          attivita'  di  trasporto,   distribuzione,   stoccaggio   e
          rigassificazione di gas naturale  liquefatto,  in  base  ai
          criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'art.  31
          della direttiva 2009/73/CE.". 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          26 giugno 2015, n. 105 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la rubrica degli articoli  14  e  seguenti  della
          legge 7  agosto  1990,  n.  241,  citata  nelle  note  alle
          premesse, si veda nelle note all'art. 9.