Art. 11 
 
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del  GNL
                        di piccole dimensioni 
 
  1. Le opere per la realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale e impianti  di  stoccaggio  di  GNL,  purche'  di  capacita'
inferiori  a  50  tonnellate,  nonche'  le  opere   connesse   e   le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi  impianti,  sono  eseguite  a  conclusione  di  una  procedura
amministrativa semplificata, nel rispetto delle normative vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza. 
  2. Fatte  salve  specifiche  disposizioni  regionali,  il  soggetto
interessato presenta al comune, mediante  mezzo  cartaceo  o  in  via
telematica, almeno trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei
lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a
firma  di  un  progettista  abilitato  e  dagli  opportuni  elaborati
progettuali,  che  attesta  il  rispetto  delle  norme   in   materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza. Alla predetta dichiarazione  e'
allegato  il  parere  dell'Ufficio  delle   dogane   competente   per
territorio relativo all'idoneita'  del  progetto  al  rispetto  delle
normative vigenti in  materia  di  accisa,  rilasciato  entro  trenta
giorni dalla richiesta. 
  3. Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle  normative
vigenti in materia ambientale, sanitaria,  fiscale  e  di  sicurezza,
possono aumentare la soglia di 50 tonnellate per l'applicazione della
procedura di cui al comma 1, definendo i casi  in  cui,  non  essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza  di
amministrazioni diverse da quella di cui al comma 2, la realizzazione
e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono  assoggettate
a procedura amministrativa semplificata. 
  4. L'amministrazione comunale, ove e' riscontrata, entro il termine
indicato al comma  2,  l'assenza  di  una  o  piu'  delle  condizioni
stabilite  al  medesimo  comma,  notifica  all'interessato   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento. E' fatta salva  la
facolta'  da  parte  del  soggetto  interessato  di  ripresentare  la
dichiarazione di cui al comma 2, con le modifiche o  le  integrazioni
necessarie per rendere il progetto conforme alla normativa in materia
ambientale, sanitaria, fiscale  e  di  sicurezza.  Nel  caso  in  cui
l'amministrazione  comunale  non  procede  ai   sensi   del   periodo
precedente, decorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  della  dichiarazione,  l'attivita'   di   costruzione   e'
assentita. 
  5. Nel caso in cui sono necessari atti di  assenso,  che  rientrano
nella competenza comunale e non sono allegati alla dichiarazione,  il
comune provvede a rilasciarli tempestivamente e, in ogni caso,  entro
il termine per la conclusione del relativo  procedimento  fissato  ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso  in
cui l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti  di  cui
al comma 1  e'  sottoposta  ad  atti  di  assenso  di  competenza  di
amministrazioni diverse da quella di cui al comma 2, e tali atti  non
sono allegati alla dichiarazione, il comune provvede ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo  finale,  trasmesso  a  cura  del
soggetto interessato all'amministrazione comunale e all'ufficio delle
dogane  territorialmente  competente,  che  attesta  la   conformita'
dell'opera al  progetto  presentato  con  la  dichiarazione,  nonche'
rilascia   la   dichiarazione   dell'avvenuta   presentazione   della
variazione  catastale,  conseguente  all'opera   realizzata,   ovvero
rilascia  una   dichiarazione   che   l'opera   non   ha   comportato
modificazioni del classamento catastale. 
  7. Per gli impianti di distribuzione di GNL  per  autotrazione,  si
applicano le procedure autorizzative previste  per  gli  impianti  di
distribuzione di gas naturale compresso, nel rispetto delle normative
nazionali e regionali vigenti in materia fiscale e di sicurezza. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:  
              "Art. 2. Conclusione del procedimento 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di Governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  Governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.". 
              - Per la rubrica degli articoli  14  e  seguenti  della
          legge 7  agosto  1990,  n.  241,  citata  nelle  note  alle
          premesse, si veda nelle note all'art. 9.