Art. 13 
 
Ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi  al
                                 GNL 
 
  1. Nel caso in cui gli impianti e le  infrastrutture  di  cui  agli
articoli 9 e 10 del presente decreto sono ubicati in area portuale  o
in area terrestre ad essa contigua e la loro  realizzazione  comporta
modifiche sostanziali  del  piano  regolatore  di  sistema  portuale,
l'autorizzazione  unica  di  cui  agli  articoli  9  e   10,   previa
acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
84, sui profili di compatibilita' del progetto con la  pianificazione
portuale,  costituisce  anche  approvazione  di  variante  al   piano
regolatore di sistema portuale. Il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta di parere. Decorso inutilmente  tale  termine,  si  applica
l'articolo 14-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10  e  11  del  presente
decreto  si  applicano,  su  richiesta  del  proponente,   anche   ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  previo  adeguamento,  ove  necessario,  alle
disposizioni dello stesso. 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, dopo le  parole:  «prodotti  petroliferi»,  sono  inserite  le
seguenti: «e di gas naturale liquefatto». 
  4. I soggetti che effettuano attivita' di vendita di gas  naturale,
anche sotto forma di GNL o GNC,  a  clienti  finali,  in  assenza  di
autorizzazione e di iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti  abilitati
alla vendita di gas naturale a clienti finali, ai sensi  all'articolo
30, comma 2, del decreto legislativo  1  giugno  2011,  n.  93,  e  i
soggetti che effettuano l'attivita' di  importazione  pluriennale  di
gas naturale,  in  assenza  di  autorizzazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico o di comunicazione al medesimo Ministero ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  sono
soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45  del  medesimo  decreto
legislativo, nei  limiti  di  cui  all'articolo  32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 
  5. Le disposizioni di cui al presente decreto,  fermo  restando  il
rispetto delle norme in materia ambientale, paesaggistica, di  salute
pubblica, di sicurezza, e di pubblica incolumita',  si  applicano  ai
progetti di riconversione  delle  infrastrutture  e  siti  energetici
esistenti alle attivita' di stoccaggio e successivo scarico su navi e
autobotti di GNL. 
  6. All'allegato II, Parte II,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.  152,  al  punto  8),  dopo  le  parole:  «gas  di  petrolio
liquefatto»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e   di   gas   naturale
liquefatto». Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate o  in
fase di istruttoria alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  7. All'allegato III, Parte II, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo la lettera h), e' inserita  la  seguente:  «h-bis)
Stoccaggio di gas  naturale  liquefatto,  con  capacita'  complessiva
superiore a 20000 metri cubi». Sono  fatte  salve  le  autorizzazioni
gia' rilasciate o in fase di istruttoria  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994,  n.
          84, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:  
              "Art. 5. Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale 
              1.   Nei   porti   ricompresi   nelle    circoscrizioni
          territoriali  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  l'ambito  e
          l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi
          comprese le aree  destinate  alla  produzione  industriale,
          all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture  stradali
          e  ferroviarie,  sono  delimitati  e  disegnati  dal  piano
          regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le
          caratteristiche e la  destinazione  funzionale  delle  aree
          interessate.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, entro il 30 novembre  2016,  predispone  apposite
          linee guida  per  la  redazione  dei  piani  regolatori  di
          sistema  portuale,  delle   varianti   stralcio   e   degli
          adeguamenti tecnico funzionali. 
              1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe  III,
          con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
          4, comma 3, lettera e), l'ambito  e  l'assetto  complessivo
          del porto, ivi comprese le aree destinate  alla  produzione
          industriale,    all'attivita'    cantieristica    e    alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie,  sono  delimitati  e
          disegnati dal piano  regolatore  portuale,  che  individua,
          altresi', le caratteristiche e la  destinazione  funzionale
          delle aree interessate. 
              2. Le previsioni  del  piano  regolatore  portuale  non
          possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 
              2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,  e'
          valutata con priorita'  la  finalizzazione  delle  predette
          strutture ed ambiti  ad  approdi  turistici  come  definiti
          dall'art.  2  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 
              3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali  e'  istituita
          l'autorita' di sistema portuale,  il  piano  regolatore  di
          sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di  cui
          al decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  adottato  dal
          comitato di gestione di cui all'art. 9, previa  intesa  con
          il comune o i comuni interessati. Tale  piano  e',  quindi,
          inviato per il parere al  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, che si esprime entro  quarantacinque  giorni  dal
          ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
          parere si intende  reso  in  senso  favorevole.  Il  piano,
          esaurita la procedura di cui al presente comma e  a  quella
          di cui al comma 4, e' approvato dalla  regione  interessata
          entro trenta  giorni  decorrenti  dalla  conclusione  della
          procedura  VAS,  previa  intesa  con  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. Qualora  non  si  raggiunga
          l'intesa si applica la procedura di cui all'art.  14-quater
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei  quali  non
          e' istituita l'AdSP, il  piano  regolatore  e'  adottato  e
          approvato dalla Regione di  pertinenza  o,  ove  istituita,
          dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
          con il comune o  i  comuni  interessati,  ciascuno  per  il
          proprio ambito di competenza, nel rispetto delle  normative
          vigenti e delle proprie  norme  regolamentari.  Sono  fatte
          salve,  altresi',  le  disposizioni  legislative  regionali
          vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
          regionali. 
              3-ter. Il Piano Regolatore di  Sistema  Portuale  delle
          AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione  territoriale
          e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto  della
          Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa  intesa  con  le
          Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri  porti
          amministrati dalla stessa AdSP  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis  sono  sottoposti,
          ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
          di VAS. 
              5. Al piano regolatore portuale dei  porti  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
          3, lettera b), e alle relative  varianti,  e'  allegato  un
          rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di  incidenti
          rilevanti connessi con determinate attivita' industriali  e
          dal decreto del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del  31  maggio
          1991. Le varianti al Piano regolatore di  Sistema  Portuale
          seguono il medesimo procedimento  previsto  per  l'adozione
          del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
          comitato di gestione dell'autorita' del  sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  regione  o  del  Comune
          interessati, puo' promuovere al Comitato di  gestione,  per
          la successiva adozione,  varianti-stralcio  concernenti  la
          qualificazione funzionale del singolo scalo  marittimo.  Le
          varianti-stralcio al piano regolatore di sistema  portuale,
          relative al singolo scalo  marittimo,  sono  sottoposte  al
          procedimento  previsto   per   l'approvazione   del   piano
          regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
          della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
          prevista  l'acquisizione   della   dichiarazione   di   non
          contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  da  parte
          dei medesimi comuni e che in luogo della procedura  di  VAS
          si svolge la procedura di verifica di  assoggettabilita'  a
          VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.  152
          del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi  in  una
          AdSP la cui  circoscrizione  territoriale  ricade  in  piu'
          Regioni, e'  approvato  con  atto  della  Regione  nel  cui
          territorio    e'    ubicato    il    porto    oggetto    di
          variante-stralcio, sentite le Regioni  nel  cui  territorio
          sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
          AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti.  Le  modifiche  che  non  alterano  in  modo
          sostanziale la struttura del piano  regolatore  di  sistema
          portuale in termini  di  obiettivi,  scelte  strategiche  e
          caratterizzazione   funzionale   delle    aree    portuali,
          relativamente al  singolo  scalo  marittimo,  costituiscono
          adeguamenti  tecnico-funzionali  del  piano  regolatore  di
          sistema portuale. Gli adeguamenti  tecnico-funzionali  sono
          adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
          portuale, previa acquisizione della  dichiarazione  di  non
          contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  da  parte
          del comune o dei  comuni  interessati.  E'  successivamente
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  che  si  esprime  entro  quarantacinque  giorni,
          decorrenti dalla ricezione della  proposta  di  adeguamento
          tecnico funzionale.  L'adeguamento  tecnico  funzionale  e'
          approvato con atto della  Regione  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo. 
              5-bis. L'esecuzione delle  opere  nei  porti  da  parte
          della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
          della  normativa  vigente.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia  di
          autorizzazione di impianti  e  infrastrutture  energetiche,
          nonche' di opere ad essi connesse,  l'esecuzione  di  opere
          nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
          profili rilevanti,  in  esito  ad  apposita  conferenza  di
          servizi convocata dalla autorita' di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai  sensi
          dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
          modifiche ed integrazioni, a cui  sono  chiamate  tutte  le
          Amministrazioni competenti. 
              6.  All'art.  88  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1)  e'  sostituito
          dal seguente: 
              "1) le opere marittime relative ai porti  di  cui  alla
          categoria I e alla categoria II, classe I, e  le  opere  di
          preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
          e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 
              7.   Sono   di   competenza   regionale   le   funzioni
          amministrative concernenti le opere marittime  relative  ai
          porti di cui alla categoria II, classi II e III. 
              8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
          opere  nei  porti  di  cui  alla  categoria  I  e  per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le  regioni,
          il comune interessato o  l'autorita'  di  sistema  portuale
          possono  comunque  intervenire  con  proprie  risorse,   in
          concorso  o   in   sostituzione   dello   Stato,   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta  alla
          regione  o  alle  regioni  interessate   l'onere   per   la
          realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
          porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
          sistema portuale, a copertura dei costi  sostenuti  per  le
          opere  da   esse   stesse   realizzate,   possono   imporre
          soprattasse a carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,
          oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
              9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
          le costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di
          difesa, di darsene, di bacini  e  di  banchine  attrezzate,
          nonche' l'escavazione e l'approfondimento  dei  fondali.  I
          relativi progetti sono approvati  dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sulla base delle proposte  contenute  nei  piani  operativi
          triennali predisposti dalle autorita' di sistema  portuale,
          ai sensi  dell'art.  9,  comma  3,  lettera  a),  individua
          annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
          classi I e II. 
              11. Per gli interventi da attuarsi  dalle  regioni,  in
          conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani  di
          sviluppo   economico-produttivo,    il    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   emana   direttive   di
          coordinamento. 
              11-bis. 
              11-ter. 
              11-quater. 
              11-quinquies. 
              11-sexies.". 
              - Il testo dell'art. 14-bis della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 14-bis. Conferenza semplificata 
              1. La conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2,
          si svolge in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita' previste  dall'art.  47  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2.  La  conferenza  e'   indetta   dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
              a)  l'oggetto   della   determinazione   da   assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
              b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
              c) il termine  perentorio,  comunque  non  superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un
          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta
          giorni; 
              d)  la  data  della  eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
              3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera  c),  le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
              4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni  del  diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
              5. Scaduto il termine di cui al comma  2,  lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.
          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di
          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora
          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni
          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del
          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza
          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla
          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,
          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo
          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della
          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta
          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di
          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali
          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto
          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
              6. Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione
          procedente, ai fini dell'esame contestuale degli  interessi
          coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
          lettera d),  la  riunione  della  conferenza  in  modalita'
          sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter. 
              7.  Ove  necessario,  in  relazione  alla   particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di
          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la
          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi quarantacinque giorni 2.". 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 1 giugno
          2011,  n.  93,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  3.  Infrastrutture  coerenti  con  la  strategia
          energetica nazionale 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  sono
          individuate, sulla base degli scenari di  cui  all'art.  1,
          comma 2, e in coerenza  con  il  Piano  d'Azione  Nazionale
          adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con  il
          Piano d'Azione  per  l'efficienza  energetica  adottato  in
          attuazione della direttiva 2006/32/CE,  con  riferimento  a
          grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
          le necessita' minime di realizzazione o di  ampliamento  di
          impianti   di   produzione   di   energia   elettrica,   di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto, di  stoccaggio
          in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di  prodotti
          petroliferi e di gas naturale  liquefatto,  e  le  relative
          infrastrutture di trasmissione e di trasporto  di  energia,
          anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della
          loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al  fine
          di  conseguire  gli  obiettivi   di   politica   energetica
          nazionale, anche con riferimento  agli  obblighi  derivanti
          dall'attuazione delle direttive comunitarie in  materia  di
          energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicita' e
          concorrenza nelle forniture di energia. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato,  con  le
          stesse modalita' di cui al  comma  1,  con  cadenza  almeno
          biennale in funzione delle esigenze di conseguimento  degli
          obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo  conto  della
          effettiva   evoluzione   della    domanda    di    energia,
          dell'integrazione  del  sistema  energetico  italiano   nel
          mercato interno  dell'energia  e  dell'effettivo  grado  di
          avanzamento  della   realizzazione   delle   infrastrutture
          individuate. 
              3. Le amministrazioni interessate  a  qualunque  titolo
          nelle   procedure   autorizzative   delle    infrastrutture
          individuate ai sensi del  comma  1  attribuiscono  ad  esse
          priorita' e urgenza negli adempimenti e  nelle  valutazioni
          di propria competenza. 
              4.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  da  parte   delle
          amministrazioni  regionali  competenti  dei   termini   per
          l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli  atti  di
          propria  competenza,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, assegna  alla  regione  interessata  un  congruo
          termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
          Decorso  inutilmente  il  termine   di   cui   al   periodo
          precedente, il Consiglio dei ministri, sentita  la  regione
          interessata,  su  proposta  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, nomina, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito  commissario,  che
          provvede all'espressione  dei  pareri  ovvero  all'adozione
          degli atti. 
              5. Gli impianti e infrastrutture individuati  ai  sensi
          del comma 1 sono dichiarati di pubblica  utilita',  nonche'
          urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative  vigenti,
          restando alla valutazione  dell'amministrazione  competente
          la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche  per
          altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
          comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1. 
              6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al  comma  1
          e' inclusa  tra  i  criteri  di  valutazione  ai  fini  del
          riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei  terzi  alle
          infrastrutture prevista per impianti e  infrastrutture  del
          sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti
          disposizioni comunitarie. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, anche ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettere a),
          b) e c), e comma 11 della legge 23  agosto  2004,  n.  239,
          sono  adottati  indirizzi  al  fine  di  mantenere  in  via
          prioritaria  per   gli   impianti   e   le   infrastrutture
          individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti  volte
          a facilitare la realizzazione di impianti e  infrastrutture
          di tale tipologia, nonche' di attribuire  agli  impianti  e
          alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
          comma 1 i  maggiori  costi  dei  relativi  potenziamenti  o
          estensioni  delle  reti  di  trasmissione  e  trasporto  di
          energia necessari alla realizzazione degli stessi  impianti
          e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas esercita le proprie competenze  in  materia  tariffaria
          coerentemente con le finalita' di cui al presente comma." 
              -  Il  testo  degli  articoli  30  e  45  del   decreto
          legislativo 1 giugno 2011, n. 93, citato  nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art. 30. Semplificazione per le attivita'  di  vendita
          di gas naturale e di biogas 
              1. All'art. 1 del decreto legislativo n. 164  del  2000
          dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
              «2-bis. Le norme del presente decreto relative  al  gas
          naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano
          in modo non  discriminatorio  anche  al  biogas  e  al  gas
          derivante dalla biomassa o ad  altri  tipi  di  gas,  nella
          misura in cui i suddetti gas possono essere  iniettati  nel
          sistema del gas  naturale  e  trasportati  attraverso  tale
          sistema  senza  porre  problemi  di  ordine  tecnico  o  di
          sicurezza.». 
              2. All'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del  2000
          i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
              «1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' operativo presso
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  un  "Elenco  dei
          soggetti abilitati alla vendita di gas naturale  a  clienti
          finali",  relativo  anche  alla  vendita  di  gas  naturale
          liquefatto attraverso autocisterne  e  di  gas  naturale  a
          mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas. 
              2. I  soggetti  che  alla  data  del  presente  decreto
          risultano  autorizzati  alla  vendita  di  gas  naturale  a
          clienti finali, sono direttamente  iscritti  all'elenco  di
          cui al comma 1. 
              3. Le societa' interessate alla inclusione  nell'elenco
          di cui al comma 1 presentano richiesta al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  base  a  modalita'  e   requisiti
          stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la  data
          di cui al comma 1. Il Ministero dello  sviluppo  economico,
          entro trenta giorni dalla richiesta, qualora  verifichi  la
          non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti,  puo'
          sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma  1  del
          soggetto interessato  e  richiedere  allo  stesso  elementi
          integrativi. 
              4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di  gas
          naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito  internet
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   aggiornato
          mensilmente. La pubblicazione ha valore di  pubblicita'  ai
          fini di legge per tutti i soggetti interessati»." 
              "Art. 45. Poteri sanzionatori 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  inosservanza  delle  prescrizioni  e   degli   obblighi
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
              a) articoli 13, 14, 15,  16  e  20  e  allegato  I  del
          regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma  3,
          38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; 
              b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e  22  e
          allegato  I  del  regolamento  (CE)  n.  715/2009  e  degli
          articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1  e  3,  e
          degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4
          e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto,  nonche'  l'art.
          20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164  del
          2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico  per  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
          decreto non possono essere inferiori, nel minimo,  a  2.500
          euro e non possono superare il 10 per cento  del  fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
          gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  Per  i   procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'art. 14, comma  2,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
              7-bis. In caso di violazione persistente da  parte  del
          Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
          direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas  e  il  sistema  idrico  assegna  a  un  gestore  di
          trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
          Gestore.". 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 3. Norme per l'attivita' di importazione. 
              1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa
          a contratti di durata  superiore  ad  un  anno,  effettuata
          attraverso i punti di  entrata  della  rete  nazionale  dei
          gasdotti  a  mezzo  di   gasdotti   o   di   terminali   di
          rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai  o  di
          autocisterne di gas naturale  liquefatto,  e'  soggetta  ad
          autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
          pubblicati ai sensi dell'art. 29. 
              2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          subordinato al  possesso,  nei  soggetti  richiedenti,  dei
          seguenti requisiti: 
              a)  capacita'  tecniche  e  finanziarie   adeguate   al
          progetto di importazione; 
              b) idonee informazioni e garanzie circa la  provenienza
          del gas naturale; 
              c)   affidabilita'    dell'approvvigionamento,    degli
          impianti di coltivazione e del sistema di trasporto; 
              d); 
              e); 
              3.  Nell'ambito   della   domanda   di   autorizzazione
          all'importazione o della comunicazione di cui  al  comma  7
          devono essere indicati gli Stati dove il  gas  naturale  e'
          stato prodotto. Nel caso di acquisto  presso  un  punto  di
          scambio fisico  («hub»)  estero  deve  essere  indicata  la
          composizione media della provenienza del gas  naturale  dai
          vari Paesi di produzione. 
              4. L'attivita' di importazione si  intende  autorizzata
          ove  il  diniego,  fondato  su  motivi  obiettivi   e   non
          discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
          richiesta.  Il  diniego  e'  comunicato,  con  la  relativa
          motivazione, al richiedente,  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas   e   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego  e'
          data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
          Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta  di
          autorizzazione di cui al comma 1,  trasmette  all'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, gli elementi  di  cui  al
          comma 5, lettere a), b), c) e d). 
              5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in  corso
          o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
          si intendono autorizzate dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli importatori devono, a  tal  fine,
          adempiere, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  all'obbligo  di  cui  al  comma  2,
          lettera d), e comunicare al Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
          per ciascun contratto, i seguenti elementi: 
              a) termini temporali e  possibili  estensioni  previsti
          dal contratto; 
              b)   quantita'    contrattuali,    comprensive    delle
          possibilita' di modulazione annuali e stagionali; 
              c) indicazione del Paese dove il gas e' stato  prodotto
          e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate; 
              d) obblighi comunque connessi al contratto e  alla  sua
          esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema. 
              6. Per le importazioni di GNL,  ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'art. 12, comma 2,  le  imprese  del
          gas naturale possono computare come  stoccaggio  strategico
          il 50 cento della  capacita'  dei  serbatoi  di  stoccaggio
          presenti  nell'impianto  di  rigassificazione   utilizzato,
          ridotta proporzionalmente al rapporto tra  le  importazioni
          effettuate nel corso dell'anno da  ciascun  soggetto  e  la
          capacita' totale annuale di importazione dell'impianto. 
              7. L'attivita' di importazione di gas naturale  di  cui
          al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore  a
          un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta  giorni  prima
          del suo inizio, al Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  degli
          elementi di cui al comma 5. 
              8.  I  contratti  di  importazione  di   gas   naturale
          stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  devono  consentire  una  modulazione
          stagionale tale da  rendere  possibile  l'incremento  delle
          quantita'  importate  giornaliere  nel  periodo  di   punta
          stagionale  in  misura  non  inferiore   al   10%(percento)
          rispetto al valore medio  giornaliero  su  base  annua.  Il
          valore di cui sopra puo' essere ridotto  o  annullato,  con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione
          delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale. 
              9. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
          imprese del gas esercenti  gasdotti  della  rete  nazionale
          interconnessi con i sistemi  di  altri  Stati,  nonche'  le
          imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al  Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   le
          rispettive  capacita'  impegnate   per   l'importazione   e
          l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle  disponibili
          per nuovi impegni contrattuali, riferite a un  periodo  non
          inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini  di
          sicurezza per il funzionamento della rete. 
              10. I dati di  cui  al  comma  9  sono  pubblicati  nel
          bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 
              11. Le imprese di gas naturale che  svolgono  attivita'
          di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
          a decorrere dal 1° gennaio 2002.". 
              - Il testo dell'art. 32 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              "Art. 32. Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              - Il testo dell'allegato II alla parte II  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  del  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Allegato II - Progetti di competenza statale 
              1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse  le  imprese
          che producono soltanto lubrificanti dal petrolio  greggio),
          nonche' impianti di gassificazione  e  di  liquefazione  di
          almeno 500 tonnellate al giorno  di  carbone  o  di  scisti
          bituminosi, nonche' terminali di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto. 
              2) Installazioni relative a: 
              - centrali termiche ed altri  impianti  di  combustione
          con potenza termica di almeno 300 MW; 
              - centrali per la produzione dell'energia idroelettrica
          con potenza di concessione superiore a  30  MW  incluse  le
          dighe ed invasi direttamente asserviti; 
              - impianti per l'estrazione dell'amianto,  nonche'  per
          il trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
              - centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso
          lo smaltellamento  e  lo  smontaggio  di  tali  centrali  e
          reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione
          e la lavorazione delle materie fissili e  fertili,  la  cui
          potenza massima  non  supera  1  kW  di  durata  permanente
          termica). 
              3) Impianti destinati: 
              - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; 
              - alla produzione o all'arricchimento  di  combustibili
          nucleari; 
              - al trattamento di combustibile nucleare  irradiato  o
          di residui altamente radioattivi; 
              - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
          irradiati; 
              - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
          radioattivi; 
              - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'  di
          dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
          radioattivi in un sito diverso da quello di produzione; 
              -  al  trattamento  e  allo   stoccaggio   di   residui
          radioattivi  (impianti  non  compresi   tra   quelli   gia'
          individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
          della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20. 
              4)  Elettrodotti  aerei  con   tensione   nominale   di
          esercizio superiore a 150 kV e con tracciato  di  lunghezza
          superiore a 15 km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in
          corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore  a
          40 chilometri. 
              4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia
          elettrica,  facenti   parte   della   rete   elettrica   di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. 
              4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
          energia elettrica, facenti parte della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato  di  lunghezza  superiore  a  3  Km,
          qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
          assoggettabilita' di cui all'art. 20. 
              5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa  e
          dell'acciaio. 
              6) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
              - per la fabbricazione di prodotti chimici organici  di
          base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe
          di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,  superiore
          alle soglie di seguito indicate: 
          **** 
              - per la  fabbricazione  di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti)  con  capacita'  produttiva   complessiva   annua
          superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa  come  somma
          delle capacita' produttive  relative  ai  singoli  composti
          elencati nella presente classe di prodotto). 
              7) Prospezione, ricerca e coltivazione  di  idrocarburi
          sulla terraferma e in mare. 
              7-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica ubicati in mare. 
              7-ter)  Attivita'  di  esplorazione  in  mare  e  sulla
          terraferma per  lo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
          carbonio di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  h),  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2011,   n.   162,   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
          stoccaggio geologico del biossido di carbonio. 
              7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'art. 1,
          comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.
          22, e successive modificazioni. 
              8) Stoccaggio: 
              - di  prodotti  chimici,  petrolchimici  con  capacita'
          complessiva superiore a 80.000 m3; 
              -  superficiale  di  gas  naturali  con  una  capacita'
          complessiva superiore a 80.000 m3; 
              - di prodotti di gas di petrolio liquefatto  e  di  gas
          naturale liquefatto con capacita' complessiva  superiore  a
          40.000 m3; 
              -  di  prodotti  petroliferi   liquidi   di   capacita'
          complessiva superiore a 80.000 m3; 
              -  di  prodotti  combustibili  solidi   con   capacita'
          complessiva superiore a 150.000 t. 
              9) Condutture di diametro  superiore  a  800  mm  e  di
          lunghezza superiore a 40 km; 
              per il trasporto di gas, petrolio e  prodotti  chimici,
          e; 
              per il trasporto dei flussi  di  biossido  di  carbonio
          (CO2) ai  fini  dello  stoccaggio  geologico,  comprese  le
          relative stazioni di spinta intermedie. 
              10) Opere relative a: 
              - tronchi ferroviari per il traffico a grande  distanza
          nonche' aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a
          1.500 metri di lunghezza; 
              -  autostrade  e  strade  riservate  alla  circolazione
          automobilistica  o  tratti  di   esse,   accessibili   solo
          attraverso svincoli  o  intersezioni  controllate  e  sulle
          quali sono vietati tra l'altro  l'arresto  e  la  sosta  di
          autoveicoli; 
              - strade a quattro o piu' corsie o  raddrizzamento  e/o
          allargamento di strade esistenti a due  corsie  al  massimo
          per renderle a quattro o piu' corsie, sempre che  la  nuova
          strada o il tratto  di  strada  raddrizzato  e/o  allargato
          abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km; 
              -  parcheggi  interrati   che   interessano   superfici
          superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in  aree
          soggette  a  vincoli  paesaggistici  decretati   con   atti
          ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 
              11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
          e porti per la navigazione interna accessibili  a  navi  di
          stazza superiore a 1.350 tonnellate.  Terminali  marittimi,
          da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti,  isole
          a mare per il carico e lo scarico dei  prodotti,  collegati
          con la  terraferma  e  l'esterno  dei  porti  (esclusi  gli
          attracchi per navi traghetto), che possono accogliere  navi
          di  stazza  superiore  a  1.350  tonnellate,  comprese   le
          attrezzature e le opere funzionalmente connesse. 
              12) Interventi per la difesa del mare: 
              -  terminali  per  il  carico  e   lo   scarico   degli
          idrocarburi e sostanze pericolose; 
              - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra  delle
          navi; 
              -  condotte  sottomarine   per   il   trasporto   degli
          idrocarburi; 
              - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 
              13)  Impianti  destinati  a  trattenere,   regolare   o
          accumulare le acque in modo durevole, di altezza  superiore
          a 15 m o che determinano un volume  d'invaso  superiore  ad
          1.000.000 m3,  nonche'  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque a fini  energetici  in  modo
          durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano  un
          volume d'invaso superiore  a  100.000  m3,  con  esclusione
          delle opere di confinamento fisico finalizzate  alla  messa
          in sicurezza dei siti inquinati. 
              14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio  dei
          residui nucleari. 
              15) Interporti finalizzati  al  trasporto  merci  e  in
          favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
          n. 240 e successive modifiche,  comunque  comprendenti  uno
          scalo  ferroviario  idoneo  a  formare  o  ricevere   treni
          completi  e  in  collegamento  con   porti,   aeroporti   e
          viabilita' di grande comunicazione. 
              16)  Opere  ed  interventi  relativi  a   trasferimenti
          d'acqua che prevedano  o  possano  prevedere  trasferimento
          d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di riferimento dei bacini  idrografici  istituiti  a  norma
          della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
              17)  Stoccaggio  di  gas   combustibile   in   serbatoi
          sotterranei  naturali  in  unita'  geologiche  profonde   e
          giacimenti esauriti di idrocarburi,  nonche'  siti  per  lo
          stoccaggio  geologico  del  biossido  di  carbonio  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14
          settembre 2011, n.  162,  di  recepimento  della  direttiva
          2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del  biossido
          di carbonio. 
              17-bis) Impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
          o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo
          annuo di CO2 catturato e' pari ad  almeno  1,5  milioni  di
          tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma  del
          decreto  legislativo   di   recepimento   della   direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
          di carbonio; 
              18) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato. ". 
              - Il testo dell'allegato III alla parte II del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  del  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Allegato III - Progetti di competenza delle regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano 
              a) Recupero di suoli dal mare per  una  superficie  che
          superi i 200 ettari. 
              b) Utilizzo non energetico di  acque  superficiali  nei
          casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al  secondo
          e di  acque  sotterranee  ivi  comprese  acque  minerali  e
          termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100  litri
          al secondo. 
              c)  Impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
              c-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica sulla terraferma, con procedimento nel  quale  e'
          prevista la partecipazione obbligatoria del  rappresentante
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              d) Impianti industriali destinati: 
              - alla fabbricazione di pasta per carta a  partire  dal
          legno o da altre materie fibrose; 
              - alla fabbricazione di carta e cartoni  con  capacita'
          di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 
              e) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
              - per la fabbricazione di prodotti chimici organici  di
          base (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
              - per la fabbricazione di prodotti  chimici  inorganici
          di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
              - per la  fabbricazione  di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
              - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
          e di biocidi; 
              - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
          mediante procedimento chimico o biologico; 
              - per la fabbricazione di esplosivi. 
              f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
          prodotti chimici per una capacita'  superiore  alle  35.000
          t/anno di materie prime lavorate. 
              g)  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  35.000  t/anno  di
          materie prime lavorate. 
              h)  Stoccaggio  di  petrolio,   prodotti   petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 40.000 m3. 
              h-bis  Stoccaggio  di  gas  naturale  liquefatto,   con
          capacita' complessiva superiore a 20000 metri cubi. 
              i) Impianti per la  concia  del  cuoio  e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le 12  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
              l) Porti turistici e  da  diporto  quando  lo  specchio
          d'acqua  e'  superiore  a  10  ettari  o  le  aree  esterne
          interessate superano i 5  ettari  oppure  i  moli  sono  di
          lunghezza superiore ai 500 metri. 
              m)  Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato  C,  lettera
          R1, della parte quarta del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              n) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti  non
          pericolosi,  con  capacita'  superiore  a   100   t/giorno,
          mediante operazioni di incenerimento o  di  trattamento  di
          cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed  all'Allegato
          C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152. 
              o) Impianti di smaltimento dei rifiuti  non  pericolosi
          mediante operazioni di raggruppamento  o  ricondizionamento
          preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore
          a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato  B,  lettere
          D13 e D14, della parte quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152). 
              p) Discariche di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
          capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di
          cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):  discariche  di
          rifiuti  speciali  non  pericolosi   (operazioni   di   cui
          all'Allegato B, lettere D1 e D5,  della  parte  quarta  del
          decreto  legislativo  n.  152/2006),  ad  esclusione  delle
          discariche per inerti  con  capacita'  complessiva  sino  a
          100.000 m3. 
              q) Impianti di smaltimento di  rifiuti  non  pericolosi
          mediante operazioni di deposito preliminare, con  capacita'
          superiore a 150.000 m3 oppure con capacita' superiore a 200
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato  B,  lettera  D15,
          della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152). 
              r)   Impianti   di   depurazione   delle   acque    con
          potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti. 
              s)  Cave  e  torbiere  con  piu'  di  500.000  m3/a  di
          materiale estratto o di un'area interessata superiore a  20
          ettari. 
              t) Dighe ed  altri  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque in modo  durevole,  ai  fini
          non  energetici,  di  altezza  superiore  a  10  m  e/o  di
          capacita' superiore a  100.000  m3,  con  esclusione  delle
          opere di confinamento  fisico  finalizzate  alla  messa  in
          sicurezza dei siti inquinati. 
              u) Attivita' di  coltivazione  sulla  terraferma  delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
          regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. 
              v) Attivita' di  coltivazione  sulla  terraferma  delle
          risorse  geotermiche,   con   esclusione   degli   impianti
          geotermici pilota di  cui  all'art.  1,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni. 
              z) Elettrodotti  aerei  per  il  trasporto  di  energia
          elettrica,  non  facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
          kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 
              aa)  Impianti  di  smaltimento  di   rifiuti   mediante
          operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico
          di  rifiuti  solidi  nell'ambiente  idrico,   compreso   il
          seppellimento nel sottosuolo  marino,  deposito  permanente
          (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
          D12, della parte quarta del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152). 
              ab)  Stoccaggio  di  gas   combustibili   in   serbatoi
          sotterranei  artificiali  con  una  capacita'   complessiva
          superiore a 80.000 m3. 
              ac) Impianti per l'allevamento intensivo di  pollame  o
          di suini con piu' di: 
              - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti  per
          galline; 
              - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30  kg)
          o 
              - 900 posti per scrofe. 
              ad) Impianti destinati a ricavare  metalli  grezzi  non
          ferrosi da minerali, nonche' concentrati  o  materie  prime
          secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici  o
          elettrolitici. 
              ae)  Sistemi  di  ricarica  artificiale   delle   acque
          freatiche in cui il volume  annuale  dell'acqua  ricaricata
          sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 
              af) Opere per il trasferimento di risorse  idriche  tra
          bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
          acqua, per un volume di acque trasferite  superiore  a  100
          milioni di metri cubi all'anno. In tutti  gli  altri  casi,
          opere per il trasferimento di risorse  idriche  tra  bacini
          imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in
          questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi  all'anno
          e  per  un  volume  di  acque   trasferite   superiore   al
          5%(percento) di detta erogazione. In entrambi i  casi  sono
          esclusi i trasferimenti di acqua  potabile  convogliata  in
          tubazioni. 
              af-bis) Impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti  da  impianti  che   rientrano   nel   presente
          allegato. 
              ag) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato.".