Art. 14 
 
                         Reti isolate di GNL 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
oltre  a  provvedere,  in  linea  con  quanto  gia'  previsto   dalla
regolazione  per  le  reti  isolate,  ad  aggiornare  le   condizioni
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determina i
parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di
distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti  vulnerabili,
di vendita di gas naturale  anche  derivante  da  GNL  attraverso  le
stesse reti.