Art. 10
Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo
1. Il risarcimento del danno da violazione del diritto della
concorrenza puo' essere chiesto da chiunque lo ha subito,
indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o
indiretto dell'autore della violazione.
2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della
violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non
supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il
diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il
lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del
sovrapprezzo.
3. Le disposizioni del Capo IV del presente decreto si applicano
anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una
fornitura all'autore della violazione.