Art. 11 
 
                     Eccezione di trasferimento 
 
  1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno,  il  convenuto  che
eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte  il
sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza
ha  l'onere  di  provarlo  anche  chiedendo  l'esibizione  di   prove
all'attore o a terzi.