Art. 21 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma  1,  lettere
d), f) e g), 7, comma 1, lettere a),  b),  d)  ed  e),  8,  comma  1,
lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c),  e  10  si  applicano  alle
cause e ai procedimenti  giudiziari  sorti  dopo  il  centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Alle
cause e ai  procedimenti  giudiziari  introdotti  anteriormente  alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente  si  continuano  ad
applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  c),  si
applicano relativamente alle  domande  di  protezione  internazionale
presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Per   le   domande   di   protezione
internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine  di
cui al periodo precedente si continuano ad applicare le  disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Ai fini  dell'adeguamento  delle  specifiche  tecniche  connesse
all'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti
del   procedimento   per   il   riconoscimento    della    protezione
internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le
modalita' in vigore prima della predetta data. 
  4. Ai fini dei necessari adeguamenti del  sistema  informatico,  le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), si applicano
alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto.