Art. 10 
 
Violazione delle  condizioni  specifiche  per  le  indicazioni  sulla
  salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che impiega in  etichetta,  nella  presentazione  e  nella
pubblicita', indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle
indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del  regolamento
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da euro 6.000 a euro 24.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che impiega in  etichetta,  nella  presentazione  e  nella
pubblicita',  indicazioni  sulla  salute  autorizzate  di  cui   agli
articoli 13 e 14  del  regolamento  senza  rispettare  le  condizioni
applicabili che corredano tali  elenchi  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000  a
euro 12.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che impiega indicazioni  sulla  salute  senza  comprendere
nell'etichettatura  o,  in  mancanza,  nella  presentazione  e  nella
pubblicita', le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo
10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento
di una somma da euro 5.000 a  euro  20.000.  Alla  medesima  sanzione
soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella  pubblicita'
degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 10.000. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.