Art. 10 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita', indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicita', le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.