Art. 12 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori: 
    a) i membri e i revisori appartenenti  al  consiglio  dell'ordine
presso cui e' istituita la camera arbitrale e di conciliazione; 
    b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria; 
    c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della
segreteria; 
    d) i soci, gli associati, i dipendenti di  studio,  gli  avvocati
che esercitano negli stessi locali, nonche' il  coniuge,  la  persona
unita civilmente, il convivente, il parente in linea  retta  e  tutti
coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione  con  le  persone
indicate alle lettere a), b) e c). 
  2. Gli arbitri e i conciliatori  devono  essere  al  momento  della
nomina, e restare per tutta la durata del procedimento,  indipendenti
dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera
arbitrale e di conciliazione. 
  3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non puo'  considerarsi
imparziale se egli stesso, ovvero  un  altro  professionista  di  lui
socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali  abbia
assistito,  anche  in  via  stragiudiziale,  una  delle   parti   del
procedimento nei tre anni precedenti. 
  4. Nel corso del procedimento  l'arbitro  e  il  conciliatore  sono
tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire  motivo  di
incompatibilita' con la prosecuzione dell'incarico.