Art. 12 Incompatibilita' 1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori: a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui e' istituita la camera arbitrale e di conciliazione; b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria; c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria; d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonche' il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c). 2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione. 3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non puo' considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti. 4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilita' con la prosecuzione dell'incarico.