Art. 14 
 
           Riscossione e impiego dei proventi dei diritti 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e  gestiscono  i
proventi dei diritti in base a criteri di diligenza. 
  2.  I  proventi  dei  diritti  e  le  entrate  derivanti  dal  loro
investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile
da  eventuali  attivita'  proprie  degli  organismi  e  dai  relativi
proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'. 
  3.  I  proventi  dei  diritti  o  le  entrate  derivanti  dal  loro
investimento, non possono essere impiegati  per  fini  diversi  dalla
distribuzione  ai  titolari  dei  diritti,  con  l'eccezione  per  la
detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita'  ad
una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d),
o per l'impiego dei  proventi  dei  diritti  o  delle  altre  entrate
derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata
dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4. 
  4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i
proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali
proventi, essi agiscono  nel  migliore  interesse  dei  titolari  dei
diritti, in conformita' con la politica generale  di  investimento  e
gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f). 
  5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo  e
migliore interesse dei titolari  dei  diritti,  devono  garantire  la
sicurezza,  la  qualita',  la  liquidita'  e  la   redditivita'   del
portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre  diversificati  in
modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare  attivita'
e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.