Art. 17 
 
       Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente
e con la necessaria diligenza e  precisione  gli  importi  dovuti  ai
titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla  presente
sezione  e  in  linea  con  la  politica  generale  in   materia   di
distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma  4,  lettera
a). 
  2. Gli organismi di  gestione  collettiva,  o  i  loro  membri  che
rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione  e
ai  pagamenti  di  tali  importi  dovuti  ai  titolari  dei   diritti
celermente, sulla base di criteri di economicita' e  in  modo  quanto
piu' possibile analitico, in rapporto alle singole  utilizzazioni  di
opere. La distribuzione deve avvenire in ogni  caso  non  oltre  nove
mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso  del
quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile
rispettare il suddetto termine per ragioni  oggettive  correlate,  in
particolare,  agli  obblighi  di   comunicazione   da   parte   degli
utilizzatori, all'identificazione dei  diritti  o  dei  titolari  dei
diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali  protetti
ai rispettivi titolari. 
  3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma  2  non  puo'
essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari  dei  diritti  sono
tenuti  separati  nella  contabilita'  degli  organismi  di  gestione
collettiva.