Art. 18 
 
              Identificazione dei titolari dei diritti 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva adottano  tutte  le  misure
necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti.  In
particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione  collettiva
mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri  materiali
protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non  sono  stati
identificati o localizzati: 
    a) ai titolari di diritti che rappresentano  o  ai  soggetti  che
rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri
di un organismo di gestione collettiva; 
    b) a tutti gli organismi di gestione  collettiva  con  cui  hanno
concluso accordi di rappresentanza; 
  2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma   1   includono,   qualora
disponibili: 
    a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; 
    b) il nome del titolare dei diritti; 
    c) il nome dell'editore o produttore pertinente; 
    d)  qualsiasi  altra  informazione  rilevante   disponibile   che
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. 
  3. Gli organismi  di  gestione  collettiva  verificano  altresi'  i
registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma  2,  e  altri
registri  reperibili.  Se  le  misure  di  cui  sopra  non  producono
risultati,  gli  organismi  di  gestione  collettiva   mettono   tali
informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un  anno
dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.