Art. 19 Proventi non distribuibili 1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare e localizzare i titolari dei diritti. 2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati, in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera b), in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2. 3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attivita' sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.