Art. 11 
 
 
            Albo degli enti di servizio civile universale 
 
  1. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
senza nuovi e maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
l'albo degli enti di servizio civile universale. 
  2. All'albo  degli  enti  di  servizio  civile  universale  possono
iscriversi  amministrazioni  pubbliche  e,  previo  accertamento  del
rispetto della normativa antimafia di cui al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  enti  privati,  in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
  3. Al fine di assicurare la qualita',  l'efficienza  e  l'efficacia
del servizio civile universale, le amministrazioni  pubbliche  e  gli
enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di  capacita'
organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della  legge  n.
64 del 2001: 
  a) un'articolazione organizzativa  di  cento  sedi  di  attuazione,
aventi i requisiti di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  ivi  incluse
eventuali sedi all'estero e sedi di altri  enti  pubblici  o  privati
legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale; 
  b) una dotazione di personale qualificato  in  possesso  di  idonei
titoli di studio, o di esperienza biennale nelle  relative  funzioni,
ovvero che abbia svolto specifici corsi di  formazione  e  costituita
da: un coordinatore responsabile del servizio civile  universale;  un
responsabile della sicurezza  ai  sensi  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008,  n.  81  e  successive  modificazioni;  un  responsabile
dell'attivita' di formazione degli operatori volontari e dei relativi
formatori,  ivi  inclusa  la  valorizzazione  delle  competenze;   un
responsabile   della   gestione   degli   operatori   volontari;   un
responsabile  dell'attivita'  informatica;  un   responsabile   delle
attivita' di controllo, verifica e valutazione  del  servizio  civile
universale. 
  4. L'albo di cui al comma  1  e'  articolato  in  distinte  sezioni
regionali alle quali  possono  iscriversi  enti  di  servizio  civile
universale che operano  esclusivamente  nel  territorio  di  un'unica
regione e che hanno, con riferimento alla capacita' organizzativa  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001,  n.
64, un'articolazione minima  di  trenta  sedi  di  attuazione,  fermo
restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3,  del
presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b). 
  5. Al fine di garantire la trasparenza,  la  semplificazione  e  la
riduzione dei termini del procedimento, a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tutte  le  istanze   di
iscrizione all'albo degli enti di  servizio  civile  universale  sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  esclusivamente
con modalita' telematica. 
  6. In via transitoria, e comunque per un periodo  non  superiore  a
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi  di  servizio
civile nazionale gia' avviati in base alla previgente disciplina. Gli
enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle  regioni  e  delle
province autonome, al  fine  della  presentazione  dei  programmi  di
intervento di cui all'articolo 5, devono  essere  in  possesso  della
capacita' organizzativa di cui al comma 3, che puo' essere conseguita
anche mediante la costituzione di  specifici  accordi  tra  gli  enti
medesimi. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge  6  marzo
          2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): 
              «Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli  enti
          e  le  organizzazioni  privati  che  intendono   presentare
          progetti per il servizio civile volontario devono possedere
          i seguenti requisiti: 
              a) assenza di scopo di lucro; 
              b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego  in
          rapporto al servizio civile volontario; 
              c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e  le
          finalita' di cui all'art. 1; 
              d) svolgimento di un'attivita' continuativa  da  almeno
          tre anni.». 
              - Per il decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro), si veda nelle note all'art. 5.