Art. 12 
 
 
                      Servizio civile in Italia 
 
  1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile  universale  in
Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione
finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo  di
servizio, fino a tre  mesi,  in  uno  dei  Paesi  membri  dell'Unione
europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo  di  un  tutoraggio
finalizzato alla facilitazione dell'accesso al  mercato  del  lavoro,
secondo le modalita' dei programmi di intervento annuali. 
  2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza
del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per  il
servizio civile, a parziale copertura delle spese  sostenute  per  le
attivita' di  formazione  generale  degli  operatori  volontari,  per
quelle connesse  all'impiego  di  giovani  con  minori  opportunita',
nonche' per quelle di tutoraggio previste al comma 1. 
  3. I contributi  di  cui  al  comma  2  sono  erogati  al  fine  di
assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa  degli  enti,
un incremento  della  qualita'  dell'intervento  e  adeguati  livelli
qualitativi delle attivita' formative, nonche' l'accrescimento  delle
conoscenze degli operatori volontari. 
  4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in
uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1,  agli  operatori
viene erogato il trattamento economico previsto in caso  di  servizio
all'estero  e  agli  enti  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 13, comma 2.