Art. 13 
 
 
                     Servizio civile all'estero 
 
  1. I soggetti ammessi a  svolgere  il  servizio  civile  universale
all'estero,  nella   percentuale   individuata   nel   documento   di
programmazione  finanziaria,  possono  svolgere  il  servizio  civile
universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione  europea,  per  un
periodo non  inferiore  a  sei  mesi,  nell'ambito  di  programmi  di
intervento  realizzati  nei  settori  di  cui  all'articolo  3,   per
iniziative  riconducibili  alla  promozione  della   pace   e   della
nonviolenza nonche' alla cooperazione allo sviluppo. 
  2.  Nell'ambito  dei  programmi  di   intervento   all'estero,   la
Presidenza del Consiglio dei  ministri  eroga  contributi  finanziari
agli enti, nei limiti delle risorse annualmente  assegnate  al  Fondo
nazionale per il servizio civile, a parziale  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di gestione degli operatori volontari, ivi
compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area
geografica, nonche' per le attivita'  di  formazione  generale  e  di
gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria. 
  3. I contributi  di  cui  al  comma  2  sono  erogati  al  fine  di
assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa  degli  enti,
un incremento della qualita' dell'intervento, nonche' garantire  agli
operatori volontari  adeguati  livelli  qualitativi  delle  attivita'
formative in relazione ai Paesi  di  attuazione  dell'intervento,  la
salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze. 
  4. Gli enti  che  realizzano  programmi  di  intervento  all'estero
garantiscono  lo  svolgimento  delle  iniziative  in  condizioni   di
sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi
programmi.