Art. 17 Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive 1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si veda nelle note alle premesse.