Art. 17
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive
1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni
del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni
sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di
discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e
attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di
armi da fuoco.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si veda
nelle note alle premesse.