Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane) 1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita' 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. 2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente". 3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.