Art. 21 
 
 
                 (Contributo per fusioni di comuni) 
 
  1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla
fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  o  dalla  fusione  per
incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
anni 2017 e 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.