Art. 24 
 
 
        (Fabbisogni standard e capacita' fiscali per Regioni) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 534, sono inseriti i seguenti: 
  "534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata,
segreteria tecnica della Conferenza permanente per  il  coordinamento
della finanza  pubblica,  del  rapporto  sulla  determinazione  della
effettiva entita' e della ripartizione delle misure di consolidamento
disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi  livelli  di
governo fino all'annualita' 2016 e con la proiezione  dell'entita'  a
legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno  2017,
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui  all'articolo
1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle
elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Societa'  Soluzioni  per
il  sistema  economico   -   Sose   S.p.A,   attraverso   l'eventuale
predisposizione  di  appositi  questionari,  in  collaborazione   con
l'ISTAT e  avvalendosi  della  Struttura  tecnica  di  supporto  alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso  il  Centro
interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO)  delle  regioni  -
provvede all'approvazione di metodologie  per  la  determinazioni  di
fabbisogni standard e capacita'  fiscali  standard  delle  Regioni  a
statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo  13
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie  diverse
dalla sanita'. 
  534-ter. A decorrere  dall'anno  2018,  il  concorso  alla  finanza
pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e di cui all'articolo  1,  comma  680,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  15  gennaio  di
ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da adottare, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard  come  approvati
ai sensi  del  comma  534-bis  e  delle  capacita'  fiscali  standard
elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica  di  supporto  alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso  il  Centro
interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.  In
caso  di  mancata  approvazione  dei  fabbisogni  standard  e   delle
capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di  cui
al  periodo  precedente  e'  ripartito  tenendo  anche  conto   della
popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  individua  anche   le   modalita'   di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato." 
  2. A decorrere dall'anno 2018: 
  a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il secondo e il quinto periodo sono soppressi; 
  b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e' soppresso.