Art. 25 (Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e citta' metropolitane) 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti: "140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata; b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476. +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ | | | SNF | IN | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ | | | Riparto quota | Quote investimenti| | Regioni | Percentuale | fondo | nuovi e aggiuntivi| | | | investimenti | | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Abruzzo | 3,16% | 12.650.315,79 | 4.187.920,33 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Basilicata | 2,50% | 9.994.315,79 | 3.308.644,54 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Calabria | 4,46% | 17.842.315,79 | 5.906.745,60 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Campania | 10,54% | 42.159.368,42 | 13.956.969,86 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Emilia-Romagna | 8,51% | 34.026.315,79 | 11.264.501,39 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Lazio | 11,70% | 46.813.263,16 | 15.497.653,96 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Liguria | 3,10% | 12.403.157,89 | 4.106.098,06 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Lombardia | 17,48% | 69.930.105,26 | 23.150.545,37 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Marche | 3,48% | 13.929.473,68 | 4.611.388,92 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Molise | 0,96% | 3.828.842,11 | 1.267.548,25 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Piemonte | 8,23% | 32.908.842,11 | 10.894.558,78 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Puglia | 8,15% | 32.610.736,84 | 10.795.870,25 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Toscana | 7,82% | 31.269.263,16 | 10.351.771,86 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Umbria | 1,96% | 7.848.210,53 | 2.598.170,75 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |Veneto | 7,95% | 31.785.473,68 | 10.522.664,71 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ |TOTALE | 100,00% |400.000.000,00 | 132.421.052,63 | +-----------------+-------------+----------------+-------------------+ 140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, e' attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle province e alle citta' metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140". 2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole "di cui ai commi 140 e 141" sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui ai commi 140, 140-bis e 140-ter e 141.