Art. 31 
 
 
                        (Edilizia sanitaria) 
 
  1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo  20,  comma  3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  le
somme ammesse a finanziamento nel 2017  per  interventi  di  edilizia
sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 1,  comma  310,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del  periodo
di sospensione che si realizza nel 2017.