Art. 26 Entrata in vigore 1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo 1, conformemente all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata in vigore per l'Italia e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 26: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.