Art. 26 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore
per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo  1,  conformemente
all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata  in
vigore per l'Italia e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles  il
          29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.