Art. 10 
 
          Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni 
 
  1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a  condizione
che il titolare abbia conseguito il diploma  di  specializzazione  di
cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e,  per  il  terzo  anno,  a
condizione che abbia  superato  con  esito  positivo  la  valutazione
intermedia alla fine del secondo anno. 
  2. Il titolare  di  contratto  FIT  su  posto  comune,  oltre  alle
attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera  d),  e'  tenuto  a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo  anno  di  contratto  un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario  o
accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA
complessivi  nel  biennio  in   ambiti   formativi   collegati   alla
innovazione e alla sperimentazione  didattica,  dei  quali  almeno  9
CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche
dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto  FIT  svolge
l'attivita' di insegnamento. 
  3. Il titolare di contratto FIT su  posto  comune,  sulla  base  di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata  e  fermi
restando gli altri  impegni  formativi,  nel  secondo  anno  effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori  a  15  giorni  nell'ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel  terzo  anno,  su
posti vacanti e disponibili. 
  4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine  di
graduatoria del concorso  e  nell'ambito  territoriale  in  cui  sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 2  e  3,  sul  quale  prestare  servizio  nel  terzo  anno  del
contratto. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sono disciplinati  le  modalita'  e  i  criteri  della
valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su  posti
comuni, nonche' la composizione  delle  relative  commissioni,  ferma
restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor
coordinatore, di cui all'articolo 12. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  disciplinata  l'assegnazione  delle
supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma  di
specializzazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «(Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).».