Art. 10 Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni 1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento. 3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. 4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono disciplinati le modalita' e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonche' la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all'articolo 12. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «(Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».