Art. 11 Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno 1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed e' tenuto altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento. 3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. 4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto. 5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresi' la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno. 6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e' disciplinata altresi' l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.