Art. 12 
 
                              Tirocinio 
 
  1. Il  tirocinio,  diretto  e  indiretto,  e'  parte  integrante  e
obbligatoria del percorso FIT. Le attivita' di tirocinio sono  svolte
sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e  di
un  tutor  universitario  o  accademico  con  le  risorse   umane   e
finanziarie  allo  stato  disponibili.  Con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono
disciplinate la  modalita'  e  i  criteri  di  selezione,  la  durata
dell'incarico, la formazione  specifica,  i  compiti;  sono  altresi'
definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico,
fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n.  341.
I tutor scolastico e  coordinatore  possono  avvalersi  dell'esonero,
integrale  o  parziale,  dall'insegnamento,   nei   limiti   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. 
  2.  I  tutor  coordinatori  hanno   il   compito   di   curare   la
progettualita', l'organizzazione e il coordinamento  delle  attivita'
di tirocinio indiretto e diretto,  in  collaborazione  con  il  tutor
scolastico e  con  il  tutor  universitario  o  accademico.  I  tutor
coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni
intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti
delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio  diretto  e
hanno il compito di coordinare  le  attivita'  di  tirocinio  diretto
nell'istituzione  scolastica.  Partecipano   alla   definizione   dei
percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il
terzo anno del percorso FIT. I tutor  universitari  sono  individuati
dalle  universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM  e  costituiscono  il
riferimento universitario, o accademico, per le  attivita'  formative
previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con
i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e
dei seminari con i laboratori e i tirocini  svolti  dai  titolari  di
contratto FIT. 
  3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche
accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  con  il  coordinamento  di  una  scuola   polo   all'interno
dell'ambito territoriale di riferimento, e  consta  di  attivita'  di
osservazione, analisi, progettazione e  successiva  realizzazione  di
attivita' di insegnamento e  funzionali  all'insegnamento,  sotto  la
guida  del  tutor  scolastico  e  in  collaborazione  con  il   tutor
coordinatore. 
  4.  Il  tirocinio  indiretto  e'  svolto  presso  l'universita'   o
l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e
consta di  attivita'  di  progettazione,  discussione  e  riflessione
valutativa sulle attivita' svolte nel  tirocinio  diretto,  sotto  la
guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con  i
tutor coordinatori. 
  5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria. 
  6. La valutazione finale del tirocinio tiene  conto  del  grado  di
sviluppo delle competenze professionali, in  relazione  agli  aspetti
metodologici, didattici, progettuali e relazionali,  sia  all'interno
della classe che dell'istituzione scolastica. 
  7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono  determinati
il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che  il
titolare di  contratto  FIT  deve  svolgere  nel  percorso  formativo
triennale,  nonche'  le  modalita'  di   individuazione   del   tutor
scolastico. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il riferimenti alla legge 19  novembre  1990,  n.
          341 e all'art. 1, comma 4, della legge 3  agosto  1998,  n.
          315, si veda nelle note alle premesse.