Art. 12 Tirocinio 1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e' parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attivita' di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalita' e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi' definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. 2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualita', l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attivita' di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati dalle universita' o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attivita' formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT. 3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita' di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attivita' di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor coordinatore. 4. Il tirocinio indiretto e' svolto presso l'universita' o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attivita' di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attivita' svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i tutor coordinatori. 5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria. 6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica. 7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale, nonche' le modalita' di individuazione del tutor scolastico.
Note all'art. 12: - Per il riferimenti alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, si veda nelle note alle premesse.