Art. 13 Accesso al ruolo 1. Il terzo anno del percorso FIT e' finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonche' il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT. 3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e' attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6, nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6.
Note all'art. 13: - Per il riferimento all'art. 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'art. 21. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 116, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «116. Il superamento del periodo di formazione e di prova e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi dal 79 all'82, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. 80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. 81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita' derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi. 82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.».