Art. 13 
 
                          Accesso al ruolo 
 
  1. Il terzo anno del percorso FIT e' finalizzato  specificamente  a
verificare la padronanza degli standard professionali  da  parte  dei
docenti e si conclude con una valutazione  finale.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli
standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale
incluse l'osservazione sul campo, la  struttura  del  bilancio  delle
competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del  percorso
FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all'articolo 438 del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo  1,  comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai  ruoli  di
cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal  dirigente  scolastico
della scuola ove il titolare di contratto FIT  ha  prestato  servizio
nel terzo anno  del  contratto  medesimo.  La  commissione  comprende
altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni  AFAM  impegnati
nei corsi di specializzazione di cui  all'articolo  9,  sia  i  tutor
universitario o accademico e coordinatore  dell'interessato,  nonche'
il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT. 
  3.  In  caso  di  valutazione  finale  positiva,  il  titolare  del
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del  contratto  e  gli  e'
attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi  dal
79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso
positivamente il percorso  FIT.  I  titolari  di  contratto  FIT  che
abbiano conseguito il diploma di specializzazione per  l'insegnamento
secondario ma  non  abbiano  concluso  positivamente,  per  qualunque
ragione, il percorso FIT,  sono  riammessi  alla  parte  residua  del
percorso esclusivamente previo  superamento  di  un  nuovo  concorso,
fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente
conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e  6,
nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per  il  riferimento   all'art.   438   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  si  veda  nelle  note
          all'art. 21. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  116,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «116. Il superamento del periodo  di  formazione  e  di
          prova  e'  subordinato  allo   svolgimento   del   servizio
          effettivamente prestato per almeno centottanta giorni,  dei
          quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi dal 79 all'82,
          della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
          copertura  dei  posti   dell'istituzione   scolastica,   il
          dirigente scolastico propone gli incarichi  ai  docenti  di
          ruolo assegnati  all'ambito  territoriale  di  riferimento,
          prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti  e
          disponibili, al fine di garantire il regolare  avvio  delle
          lezioni, anche tenendo conto delle  candidature  presentate
          dai docenti medesimi e della  precedenza  nell'assegnazione
          della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo'
          utilizzare i docenti  in  classi  di  concorso  diverse  da
          quelle per le  quali  sono  abilitati,  purche'  posseggano
          titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina
          e percorsi formativi e  competenze  professionali  coerenti
          con gli insegnamenti  da  impartire  e  purche'  non  siano
          disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in
          quelle classi di concorso. 
              80. Il dirigente  scolastico  formula  la  proposta  di
          incarico in coerenza con il  piano  triennale  dell'offerta
          formativa. L'incarico ha durata triennale ed  e'  rinnovato
          purche' in coerenza con il  piano  dell'offerta  formativa.
          Sono  valorizzati  il  curriculum,  le  esperienze   e   le
          competenze professionali e possono essere svolti  colloqui.
          La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli
          incarichi  conferiti  e  dei  curricula  dei  docenti  sono
          assicurate attraverso la pubblicazione  nel  sito  internet
          dell'istituzione scolastica. 
              81.  Nel  conferire  gli  incarichi  ai   docenti,   il
          dirigente scolastico e' tenuto a  dichiarare  l'assenza  di
          cause  di  incompatibilita'  derivanti   da   rapporti   di
          coniugio, parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,
          con i docenti stessi. 
              82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico  e
          si perfeziona con l'accettazione del  docente.  Il  docente
          che riceva  piu'  proposte  di  incarico  opta  tra  quelle
          ricevute.  L'ufficio  scolastico  regionale   provvede   al
          conferimento degli incarichi ai  docenti  che  non  abbiano
          ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
          del dirigente scolastico.».